Questo afferma oggi l’ex ministro Calderoli:
“Non vi potrà mai essere integrazione senza la preventiva accettazione da parte di tutta la comunità islamica del principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa”. Sono considerazioni condivisibili. Sulla base di questa convinzione il leghista Roberto Calderoli ha depositato al Senato un “decreto legge” con disposizioni “volte a contrastare i precetti religiosi e ideologici incompatibili con i principi costituzionali, l’ordinamento giuridico, la pubblica sicurezza e il benessere sociale della collettività”. Integra l’art. 414 del Codice penale sull’istigazione a delinquere, scendendo in modo particolareggiato ad esaminare le contraddizioni tra Islam e democrazia. Calderoli propone inoltre l’integrazione dell’art. 414 del C.P. e prevede una pena da 3 a 5 anni per chiunque istiga a commettere reati; auspica l’introduzione del reato di apologia della “guerra santa”, uguaglianza formale di tutti i cittadini (donne comprese) ecc. ecc.
Nel mio libro “ITALIA”, ripubblicato quest’anno, riassumo a grandi linee la storia dell’Islam e del suo Profeta Maometto. (Una storia che, con i tempi che corrono, tutti dovrebbero conoscere.) Nessuno degli antichi profeti ha mai lasciato traccia scritta dei suoi insegnamenti. Giovanni, contemporaneo di Gesù, ne parlò in tarda età. Il più recente dei profeti, Maometto, (600 d.C.), non lasciò memorie. Il Corano, opera postuma, fu concepito, scritto e riscritto in base ai ricordi, spesso contrastanti, dei suoi seguaci, che ancora oggi litigano nell’interpretare la sua parola. Chi, da regioni e culture diverse, entra nel nostro Paese dovrebbe adeguarsi, automaticamente, alle nostre leggi, alla Costituzione e alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L’art. 10 della nostra Costituzione afferma che: “…lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. L’articolo 8 afferma che “le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano, e i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze”.
Per un fanatico integralista il Corano dev’essere applicato e interpretato letteralmente e integralmente, non potrà mai accettare regole dettate da una Costituzione democratica.
A Calderoli consiglio di leggere attentamente il Corano, e meditarci sopra. Aspettare che una persona “potenzialmente deviata” delinqua per metterla in galera (e poi tenersela ancora in casa) mi sembra poco convincente. La nostra Costituzione parla chiaro, la Dichiarazione dei diritti umani è universalmente nota. Lo straniero che chiede aiuto e protezione al nostro Paese dovrebbe dimostrare che sta fuggendo da regimi inumani e vuole accettare, all’atto dell’ingresso in Italia, non solo assistenza e aiuto ma sottoscrivere, incondizionatamente, tutte le nostre leggi. In caso d’inosservanza dei nostri principi, potrà essere cacciato come delinquente e con la qualifica di spergiuro: inaffidabilità della sua religione (qualunque essa sia) e palese rifiuto dei nostri principi democratici. (inaffidabilità e spergiuro che possono compromettere la fiducia in tutti i suoi connazionali e correligionari.) Non complichiamo le regole semplici, portano sempre a processi interminabili, applichiamole…
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