Somministrazione alcol a persone affette da malattia di mente – Il Dipartimento di Igiene e Salute Mentale di Morcone denuncia l’inosservanza delle disposizioni del c.p.
Diverse sono le segnalazioni dalle quali risulta l’inosservanza delle disposizioni del Codice Penale che riguardano la somministrazione o la fornitura di bevande alcoliche a persone che appaiono affette da malattia di mente o a persone che si trovino in condizioni di manifesta deficienza psichica o a persone in stato di manifesta ubriachezza. E’ il Dipartimento della Salute Mentale di Morcone dell’ASL Benevento a denunciare il fatto, anche perché talora le segnalazioni riguardano persone assistite in relazione di cura proprio da parte del Servizio Sanitario per problematiche di salute mentale. Tali condotte comportano danni seri per la salute delle persone coinvolte. L’Unità Operativa Complessa di Salute Mentale di Morcone non trascura la delicata vicenda e invia una nota ai Carabinieri e agli Agenti di Polizia Locale dell’Ambito Territoriale UOC Salute Mentale – Distretto Benevento Nord-Est, ciascuna per le proprie competenze, con l’invito “di assumere ogni utile iniziativa per incrementare la vigilanza circa l’osservanza delle norme del Codice Penale, in modo da prevenire condotte illegittime, controllare che siano osservati i divieti e segnalare all’Autorità Giudiziaria eventuali illeciti”. Forse non tutti i trasgressori sanno a cosa vanno incontro se colti in flagranza di reato. Ed allora è bene ricordare per chi sa e far conoscere a chi non sa, che: “L’esercente di un’osteria – art. 689 del c.p. – o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di anni 16 o a persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno. Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna importa la sospensione dell’esercizio”. L’art. 191 del C.P. dispone, invece: “Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dell’esercizio”. Si confida nel senso di responsabilità dei gestori di attività di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche. Somministrare alcol a chi è affetto da malattia di mente o a chi si trova in condizioni di manifesta deficienza psichica o a chi si trova in uno stato di ubriachezza, significa uccidere queste persone. Meditate gente, meditate!
Gabriele Palladino