Aggiornati i regolamenti TASI e IMU
L’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali. E’ stato necessario provvedere ad un aggiornamento al regolamento comunale TASI e un aggiornamento al regolamento comunale IMU, a seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tali imposte, da ultimo per effetto della legge di stabilità 2016. Per quanto non disciplinato dai Regolamenti, che entrano in vigore entrambi il 1° gennaio 2016, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TASI. e in materia di Imposta Municipale Propria. Per quanto riguarda le aliquote di quest’ultima (IMU), saranno determinate annualmente, con apposita deliberazione. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. In relazione all’IMU , per quanto riguarda l’argomento terreni agricoli di particolare interesse per tanti proprietari terrieri, la Legge n. 208/2015 dispone che l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 1993 n. 9. Nella suddetta circolare, ove accanto al nome non vi sia indicata alcuna annotazione, l’esenzione opera sull’intero territorio comunale; mentre ove vi sia l’annotazione “PD”, che significa “Parzialmente Delimitato”, l’esenzione opera per una sola parte del territorio comunale. E’ prevista inoltre l’esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal Comune di ubicazione, quindi anche nei cosiddetti Comuni di pianura. Per i terreni posseduti ma non condotti, limitatamente ai Comuni non ricompresi nella circolare del 14 giugno 1993 n. 9, l’IMU è ancora dovuta, applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, sommando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.
Gabriele Palladino