Equitalia, parte la rivoluzione: come rottamare cartelle e multe
Oggi scatta l’operazione, ma le incertezze sono ancora molte. Adesione entro gennaio, guai a saltare una rata
Gian Maria De Francesco – Lun, 07/11/2016
Parte oggi, 7 novembre, la rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia (e delle società di riscossione degli enti locali che si accoderanno alla norma).
Il procedimento che dovrebbe alleviare il rapporto tra il fisco e i contribuenti chiudendo per sempre questa istituzione molto criticata nasconde alcune problematiche. Alcune sono in via di risoluzione tramite gli emendamenti al decreto fiscale, altre purtroppo potrebbe restare irrisolte. La mancanza di alcune fondamentali certezze potrebbe nuocere alla buona riuscita del provvedimento che si propone di aumentare gli incassi dello Stato «scontando» interessi di mora e sanzioni.
L’ADESIONE
L’adesione alla «rottamazione» dovrà essere effettuata entro il 23 gennaio 2017 con il modulo messo a punto da Equitalia. Da oggi sarà disponibile presso tutti gli sportelli ed è scaricabile via internet sul sito www.gruppoequitalia.it. La consegna è da effettuarsi presso gli uffici della concessionaria oppure con posta elettronica certificata alle e-mail indicate sul modulo e sul sito internet. Sul modulo, oltre ai propri dati personali, i contribuenti devono indicare le cartelle Equitalia per cui intendono chiedere la «rottamazione» e definire la modalità di pagamento, cioè in unica soluzione oppure con la dilazione in massime quattro rate, l’ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018. Sul modulo vi è anche una parte per rinunciare ai ricorsi in commissione tributaria con giudizi pendenti. La presentazione della domanda ferma anche le ganasce fiscali e le altre procedure esecutive.
LE CARTELLE
La «rottamazione» vale per tutte le cartelle esattoriali emesse dal 200 al 2015, non solo da Equitalia ma anche da quei Comuni che avranno scelto di «accodarsi». Alcuni emendamenti al dl fiscale vogliono ampliare la platea a 4.500 potenzialmente esclusi. Si possono sanare pendenze su multe per infrazioni al codice stradale, canone Rai, Irpef, Iva (esclusa quella per i pagamenti all’importazione), Irap e contributi Inps. Non vale invece per le multe Ue, per le sentenze di condanna della Corte dei Conti e per la sanzioni comminate in seguito a procedimenti penali.
LA RISPOSTA DI EQUITALIA
Equitalia o il concessionario sono tenuti a rispondere entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto, cioè entro il 24 aprile, comunicando l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Saranno inviati anche i bollettini per pagare.
LO SCONTO
«Più la cartella è vecchia maggiore sarà lo sconto: per ruoli del 2002 si può superare il 50 avvicinandosi al 60%», ci spiega Gianluca Timpone, fondatore dello Studio legale tributario T&A, che ha collaborato all’elaborazione delle simulazioni nel grafico.
SOLO 4 RATE?
Al momento, come detto, sono previste quattro rate. Ma in Parlamento i deputati stanno cercando di allungare le rateazioni anche fino al 2019 aumentando il numero delle rate. «O si allungano le rateazioni almeno fino a tre anni o la rottamazione rischia di essere un flop», aggiunge Timpone che «auspica anche la definizione di finanziamenti bancari agevolati per saldare subito e rateizzare con il finanziatore». Lo Stato spera di recuperare almeno 2 miliardi nel 2017 e 900 milioni nel 2018 sui 713 miliardi incagliati. Se si salta una rata, salta anche tutta la «rottamazione».
RATE VECCHIE E NUOVE
Anche i contribuenti che hanno avviato una rateizzazione, potranno «rottamare», ma continuando a pagare le vecchie rate fino al prossimo dicembre. L’importo da pagare sarà il debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si potranno recuperare.
L’AVVISO NON VALE
Chi ha ricevuto un «avviso bonario» non potrà rottamare perché quel debito fiscale non è iscritto a ruolo e dunque Equitalia non deve riscuoterlo. «Questo crea una grave disparità di trattamento», commenta Timpone.
RICORSI VINTI
Chi ha avviato ricorsi sulle cartelle deve rinunciarvi. Possono rinunciare anche coloro che hanno perso il ricorso in primo grado e intendono ricorrere in secondo. Non possono rinunciare, invece, coloro che hanno vinto in primo grado. «anche questo è un vulnus – dice Timpone – perché se si perde in seconda istanza non si ha nessun beneficio».