Prammatica per la moderazione del lusso e del gioco

Prammatica per la moderazione del lusso e del gioco
Presentiamo di seguito una interessantissima prammatica siciliana per la moderazione del lusso e del gioco emanata da Vittorio Amedeo II nel 1716.

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Vittorio Amedeo per grazia di Dio Re di Sicilia, di Gerusalemme e di Cipro, ecc., ecc.

Tra le cose principali, ch’esigge ogni regola di buon governo, l’una si è quella di moderare il lusso per quel bene universale, che deve derivarne ad ogni stato di Persone, e volendo Noi anche in ciò concorrere alle supplicationi fatteci in occasione della convocatione del Parlamento di questo Regno, accioche interponessimo la Regia nostra autorità in riformare quelle spese superflue, alle quali ciascheduno soggiace, ò per il sovverchio attaccamento al proprio decoro, ò per emulatione degli altri, onde habbiamo stimato di devenire allo stabilimento della seguente Prammatica. In virtù dunque delle presenti di nostra certa scienza, autorità Regia, e col parere del Conseglio prohibiamo come infra.

Primieramente, che nessun Titolato, ò di qualunque conditione si sia possa valersi in suo accompagnamento per la Città di più di due Staffieri, ò Lachè, compresi in questo numero, anche gli Schiavi. Che ciascheduno de i loro Figliuoli, che non sia maritato non possa haverne in suo accompagnamento se non uno de’predetti Staffieri, Lachè, ò Schiavi del Padre; sendo però il Figlio emancipato, potrà valersi d’un Staffiere per conto proprio; le Figlie quando saranno con le loro respettive Madri, non potranno havere per esse loro alcun particolar Servitore. Li Figli, che sono maritati, ò pure, che separati dal Padre faranno la figura di Capi di Casa, potranno ancor essi havere al loro seguito due Staffieri, e non più.

2 Le Dame Titolate niuna eccettuata, non potranno anch’esse havere più di due Staffieri, oltre de’quali potranno havere due Paggi, ed un Bracciere, ancorche havessero seco una, ò più Figlie.

3 Prohibiamo le livree, tanto de’ Staffieri, e Lachè, quanto quelle de Paggi con oro, ed argento, come pure con qualunque riccamo, ancorche non fusse nè d’oro, nè d’argento, mà potranno essere con galloni, ò altri ornamenti di seta, e senza rivolta di veluto alle maniche, nè tampoco alle livree de Paggi; quanto à quelle poi, che si ritrovano attualmente già fatte per le Regie funzioni passate (senza, che s’intenda dispensato il numero prefisso come sovra) concediamo il termine di mesi due da correre dal giorno della publicatione del presente Editto, e ridurre nella sudetta conformità per potersi le medeme moderare, e rispetto à Cocchieri, e Staffieri di quelle Persone, che non sono Nobili, Titolate, ò Ministri, potranno bensì portare habiti di colori uniformi; mà non guarniti di galloni, nè di guarniture come le livree de sudetti Cavallieri, portando solamente guarnite le maniche di galloni di livree.

4 Prohibiamo à chi si sia di qualunque grado, e conditione di caminare per Città con più d’una Carrozza, e con più di due Cavalli, ò Mule alla medema; potranno però, tanto li Cavallieri, che le Dame servirsi delle Mute à quattro, ed à sei quando anderanno alle loro Ville, ò altri luoghi fuori delle Città, e suoi Borghi, con che ciò non segua in luoghi di corso, ò di publico passeggio di Carrozze.

5 Dalla sudetta prohibitione d’haver quattro Cavalli, ò Mule alle loro Carrozze dichiariamo esclusi meramente l’Arcivescovi, e Vescovi; il primo Titolo, à cui toccherà intervenire in giornate di publiche funzioni, tutti li Senati del Regno, tutti gli Regii Tribunali, la Corte Capitaniale di questa Città, nella stessa forma pratticata per l’addietro, cioè nella sola circostanza di funzione, che dovranno fare in giorni segnalati in forma di Magistrati in Corpo.

6 Prohibiamo li Cavalli frigioni, e qualunque altri forastieri alle Carrozze, Carrozzine, Sterzini, Sedie volanti, &c. sotto pena della perdita de’medemi Cavalli, oltre all’altre pene, che verranno disposte nel fine dell’Editto contro li contraventori del medemo. Quelli, che presentemente hanno Cavalli forastieri da Carrozza potranno continuare à servirsene; de’frigioni però, per anni sei solamente, purche in termine d’otto giorni doppo la publicatione del presente Editto, non manchino di presentarli all’officio del Protonotaro, ò immediatamente, ò per mezzo di lettere, acciò non segua abuso, ne possa surrogarsene altri à quelli, che anderanno mancando.

7 Circa alle indorature delle Carrozze, Carrozzine, Sedie portatili, e volanti, Sterzini, &c. non vi potrà essere parte veruna delle medeme indorata, nè inargentata, fuori che li intagli delle casse; Ben inteso però, che non si possa in vece dei soliti corami apporvi sorte alcuna di legno, nè liscio, nè intagliato à pretesto d’indorarlo, ò d’inargentarlo. Ed in quanto à Carri, ò Traini delle medeme Carrozze, non sarà permessa altra indoratura, ò inargentatura, se non che à semplici profili delli intagli, od altri ornamenti di legno de’medemi Carri, di modo che oltre l’indorature qui sovra concesse, non vi possa essere nè oro, né argento, nè buono, nè falso, sì nè drappi, che nè corami, chiodi, e ferramenti nè in qualunque altra cosa, ne’ maniera pensata, ò impensata; E questo sotto pena della perdita immediata delle sudette Carrozze, Carrozzine, Calessi, Sterzi, e sedie anchorche portatili, le quali non potranno havere sorte veruna d’oro, nè d’indoratura, ò inargentatura, fuori che nelle cornici loro, oltre alle altre pene, che verranno disposte contro li trasgressori del presente Editto. Per quelle Carrozze poi, Carrozzine, e sedie, tanto portatili, che volanti, che si ritrovano al presente con oro, ed argento, permettiamo à loro Padroni di servirsene sino che vengano disfatte, purche non siano di bel nuovo indorate, ò inargentate, e che non vengano accresciute d’oro, nè d’argento di più di quello vi si trova di presente; Tutte le sudette Carrozze, e Sedie dovranno essere consegnate, e descritte, ò immediatamente, ò per mezzo di lettere, come si è detto qui sovra nel termine di giorni quindici da quello della publicatione del presente all’officio del Protonotaro sotto le pene sovra espresse.

8 Nissuna Dama potrà d’ora in avvenire servirsi di Merletti forastieri à qualunque sorte di biancheria, toltene quelle ch’hanno libero l’accesso alla Corte, ove quando anderanno sarà loro lecito di servirsene per li loro ornamenti del Capo, Collaretta, e Maniche, quali guarniture non dovranno in tutto eccedere il prezzò di doppie trenta. Non potranno però portarne in habito di Città, nè in qualunque altra occasione, in cui dovranno valersi meramente di Merletti fabricati in questo Regno. Le Gentil Donne pure, ed altre femine non potranno servirsi per li loro adornamenti del Capo, che altri come sopra che di detti Merletti fabricati in questo Regno.

9 Nissun Cavaliere Titolato, nè qualsivoglia altra persona, niuna eccettuata, potrà in avvenire valersi per i loro habiti di nissun ornamento, nè guarnitura d’oro, nè d’argento, fuor che de’bottoni, e bottoniere: dovendosi in quanto à sudetti habigliamenti, quando occorresse, che fussero di seta, e non di lana, valersi in tutto de’drappi fabricati in Regno, e mai de’drappi forastieri di seta. Concediamo tre anni di tempo à quelli, che hanno habiti con oro, ed argento di potersene servire (non ritardata però l’esecutione del presente Editto in tutti gli altri suoi capi) passato qual termine li contraventori all’esposto nel presente Capitolo incorreranno nelle pene qui sotto espresse; dovranno però rivelarsi all’officio del Protonotaro dentro il termine di giorni 15. dalla publicatione del presente tali habiti con oro, ed argento.

10 Le Dame benchè Titolate niuna eccettuata, non potranno portare nè oro, nè argento, fuori che alla Corte quelle, che vi hanno libero l’accesso, le quali pure solamente alla Corte, potranno portare con oro; ed argento li nastri per adornamento del capo, le scarpe, e le giuppe, ò siano sottanine esteriori, mà non già li giupponi nè li busti, e falde, che dovranno essere di drappi di seta nera, e non d’altro colore, e senza alcuna guarnitura, nè finimento d’oro, nè d’argento, nè di riccamo li giupponi, ò sia sottanini di sotto, benchè senza oro, ò argento, potranno però essere di qualsivoglia colore. Le Dame che si trovano busti, e vesti di Corte con oro, ò argento, potranno portarle fino al termine d’anni tre da correre come sopra, con la restrittione tuttavia di non poter applicare la guarnitura d’un habito già fatto ad un altro, da farsi per togliere ogni pretesto, che potesse impedire l’osservanza del presente Editto, e con doversi rivelare li già fatti fra il termine di giorni quindeci come sopra.

11 Gli altri habiti di Città dovranno essere di drappi di pura lana, ò seta senza mistura, nè guarnitura, nè d’oro, nè d’argento, nè di riccamo, e quelli di seta dovranno essere fabricati in Regno, e si concede pure il termine di tre anni à quelle Dame, ch’hanno tali habiti con oro, ed argento per potersene servire durante detto tempo, e non più con dover altresì esser rivelati dentro il termine prescritto di sopra.

12 Le Gentildonne, ed altre Femine potranno valersi d’habiti di drappi di seta, come sovra, mà non giammai di veste, ò sia d’habito di Corte, che per uso solamente di Dame si considera.

13 Li Sarti, e Costurieri, che lavoreranno livree, ed habiti, tanto da huomo, quanto da donna, che siano di qualità, ò forma prohibita nel presente Editto, saranno puniti come contraventori del medemo, ed in diffetto di poter pagare le pene pecuniarie portate da questo medesimo Editto, saranno puniti con pena corporale à Noi arbitraria.

14 Ne’lutti non si potrà eccedere in forma veruna, nè sotto verun pretesto, quanto viene portato dall’ultima Prammatica delli 15. Gennaro 15. Indittione 1692. quale confermiamo, volendo ch’habbia il suo intiero effetto, ed esecutione sotto le pene nella medema apposte.

15 La pena de’contraventori sarà di cinque cento scudi per ogni contraventione, ò altra à Noi benvista, da pagarsi la terza parte al denunciatore, il quale oltre al premio sudetto verrà tenuto segreto, e l’altre due terze parti al Regio Fisco nostro per sussidio delle nostre Galere. Il Padre, il Marito, il Principale, e Capo di Casa pagheranno le pene per li respettivi Figli, e Figlie, per le Mogli, e per le Persone da loro dipendenti, salva ragione al Marito di reintegrarsi dell’equivalente sovra le doti, ò altri effetti della Moglie.

16 E perche oltre la minoratione del lusso, resta pur’anche preciso di provedere al grave pregiudicio, che deriva dalla tolleranza de’giuochi publici, ò sia baratteria di carte, dadi, palle, biribisso, e qualsivoglia altro giuoco consimile, con qualunque nome possa egli esser nominato; Perciò ordiniamo, e comandiamo, che non vi sia persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e conditione si sia, tanto Cittadina, che Forastiera, ancorchè pretendesse essere privilegiata, che debba, nè presuma, tanto dentro le Città, che fuori tener ridotti di publica baratteria di carte, dadi, palle, biribisso, e qualsi

voglia altro giuoco consimile, con qualunque nome possa egli esser nominato come sopra, tanto nelle case, che nelle publiche Strade, e Piazze, nè che veruno di qualvoglia conditione si sia, possa, nè presuma andarvi à giocare, sotto pena quanto alli Ignobili di tre anni di Galera, e quanto à Gentiluomini, ò Nobili di tre anni di Castello, ò altre pene à Noi benviste.

17 E particolarmente poi prohibiamo non solo ne’ ridotti di gioco di publica baratteria, mà generalmente in qualsivoglia Casa, e luogo li giuochi seguenti solamente, cioè de’dadi, biribisso, ed altri consimili con qualunque nome possano essere nominati, sotto pena à contraventori, oltre la perdita de’denari, che si giocheranno à sudetti giuochi prohibiti, di scudi cinque cento per ciascheduno di quelli, che giocheranno, e d’altrettante al Padrone della Casa, ove si sarà giocato, quando però consti, ch’egli ne sia sciente, e consentiente, la terza parte da distribuirsi all’Accusatore, che sarà tenuto segreto quando lo desideri, e l’altre due terze parti da applicarsi al Regio Fisco, ed in diffetto tanto all’uno, quanto à gli altri, se saranno Persone ignobili di tre anni di Galera, e se Nobili, ò Gentiluomini di tre anni di Castello, ò altra pena à Noi benvista, non prohibendosi però gli altri giuochi non nominati di sopra, come nè pure quelli del Trucco, Palla à corda, Palla à mano, Pallone, ed altri consimili, li quali servono all’esercizio del corpo, ed ad un virtuoso trattenimento di qualsivoglia, anche ben nata persona.

18 Inoltre prohibiamo li giuochi del Seminario di Genova, dell’estrazione di Milano, e di qualunque altro consimile à i sudetti, che s’hà già di presente introdotto, ò potesse per l’avvenire introdursi sotto le modeme pene qui sovra nel precedente capo enunciate, tanto à chi darà, quanto à chi accetterà denari per detti giuochi, concedendo sin d’adesso il perdono della pena incorsa, à chi doppo d’haver dato denari per uno, ò più de’sudetti giuochi venisse à rivelare quello, ò quelli, che l’havessero per il medemo fine accettati; e questa impunità sarà oltre alla terza parte già disposta qui sopra per l’Accusatore; e viceversa godrà dell’impunità medesima, oltre la sudetta terza della pena, qualunque persona, la quale doppo d’haver accettato denari per uno, ò più de’predetti giuochi venisse ad accusare quello, ò quelli, che glie li havessero dati. Della medema impunità potrà pur’anche godere chiunque doppo d’essere incorso nella pena predetta accusasse altra persona, che havesse dato, ò ricevuto denari per li giuochi sudetti.

19 Per invigilare all’adempimento di questa precisa mente nostra, ed alla puntuale esecutione del presente nostro Editto, tanto nel particolare, che riguarda li giuochi, quanto in quello, che tocca la moderatione del lusso, incarichiamo nella presente Città li nostri Tribunali, Magistrati, Ministri, e Capitano giustiziere pro tempore, ed in tutte l’altre Città, Terre, e Luoghi del Regno, li respettivi Capitani, Giudici, ed Ufficiali. Ordinando à tutti li Generali, Governatori, e Comandanti militari di prestare in caso di bisogno tutto l’ajuto, ed assistenza, non solamente col braccio loro militare, mà anche con una ben attenta vigilanza, acciò il presente Editto nostro venga in ogni sua parte interamente esequito, che tal’è nostra mente. Dato in Palermo, li nove Aprile l’Anno del Signore mille sette cento quattordeci, e del Regno nostro il Primo.

V. AMEDEO
historiaregni

De St-Thomas

Fonte foto: dalla rete