Coronavirus, dal Viminale le regole per aziende e spostamenti
La circolare del capo di gabinetto del ministro dell’Interno inviata ai prefetti fissa le direttive per applicare il decreto varato il 21 marzo
Giorgia Baroncini – Mar, 24/03/2020
Il ministero dell’Interno ha realizzato una circolare che fissa le direttive per applicare il decreto varato dal premier Giuseppe Conte su attività aperte e spostamenti. Le indicazioni sulle ulteriori restrizioni finalizzate a ridurre il rischio di contagio e la diffusione del coronavirus, sono state inviate a tutti i prefetti.
Gli spostamenti
“Di particolare rilievo – si legge, come riporta il Corriere -, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, è il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano. Tali spostamenti rimangono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di scongiurare spostamenti in ambito nazionale, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell’epidemia”.
Stop al rientro al domicilio
“Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell’art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020 che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l’effettuazione di spostamenti all’interno del medesimo comune solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. La previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. Rimangono consentiti, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere”. Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per recarsi al supermercato nel caso in cui il punto vendita più vicino o accessibile alla propria abitazione si trovi nel territorio di altro comune.
Attività produttive
“Il provvedimento – si legge ancora – sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle essenziali indicate nell’allegato”. Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, “continuano ad operare le previsioni recate dal d.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. Inoltre, le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile. Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate dal citato d.P.C.M. 11 marzo 2020”.
Servizi
Per le Pubbliche Amministrazioni “è confermata la validità delle previsioni di cui all’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Tra le attività produttive consentite rientrano: -i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146; – le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati; -la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; -ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza; -le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti”. Andranno predisposti moduli da inviare ai prefetti per richiedere di tenere aperti i citati impianti “a ciclo produttivo continuo”. La richiesta potrà essere fatta “anche per le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui all’allegato 1” dell’ultimo Dpcm sul coronavirus.
L’operatore economico è tenuto a “comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività”.
Infine, spetta al Prefetto “una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime”.
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