Nuova ordinanza di De Luca: pubblicato il testo e le linee guida
La numero 51 dall’inizio dell’epidemia si occupa di palestre, piscine e alberghi. Precisazioni anche sui baretti
Vincenzo Sbrizzin 24 maggio 2020 21:43
Pubblicata l’ordinanza n.51 del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Insieme al testo sono stati pubblicati anche tre allegati relativi all’apertura delle strutture alberghiere, delle piscine e delle palestre. Si tratta delle linee guida che la task force della Regione ha inteso dettare per la riapertura delle attività in completa sicurezza. Confermate tutte le date anticipate dal governatore nel corso di una nota diffusa alla stampa nel pomeriggio.
A partire dal 25 maggio potranno riaprire le strutture ricettive, sia alberghiere che non come le case vacanza e i bed&breakfast. Una riapertura molto attesa soprattutto per la folta presenza delle stesse nel centro storico di Napoli. Riaprono anche le palestre e le piscine alle quali sono state impartite rigide regole per la gestione della clientela. L’ordinanza ha anticipato anche la riapertura di altre strutture per il prossimo 28 maggio. Si tratta degli enti di formazione pubblici e privati, e dei centri ricreativi e sociali. Per la loro riapertura, la Regione ha dato mandato alla task force di stilare le linee guida relative.
L’ordinanza ha poi fornito delle precisazioni rispetto alla discussa precedente con la quale veniva decisa la chiusura di bar e baretti entro le 23. Secondo quanto scritto dalla Regione, resta fermo l’orario di chiusura mentre l’orario di apertura è fissato per le cinque del mattino. Un’ulteriore chiusura rispetto a chi volesse accogliere clienti in orario notturno.
In allegato tutti i documenti ufficiali relativi all’ordinanza e alle linee guida pubblicate.
L’ordinanza
Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni:
a) dal 25 maggio 2020 è consentito l’esercizio dell’attività ricettiva nelle strutture alberghiere e complementari (tra i quali bed and breakfast, affittacamere, villaggi, campeggi, case vacanze) e negli alloggi in agriturismo, nella stretta osservanza delle misure di cui al Protocollo allegato sub 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
b) dal 25 maggio 2020 è consentito, purchè nel rispetto del Protocollo allegato sub 2 al presente provvedimento, l’esercizio delle attività delle piscine pubbliche ed aperte al pubblico adibite al nuoto e alle attività ricreative, ivi comprese quelle ad uso collettivo inserite in strutture ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.), ad esclusione di quelle alimentate ad acqua di mare e di quelle ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, il cui esercizio — fatta eccezione per i casi in cui, in conformità alle disposizioni vigenti, non sia stato oggetto di sospensione perchè connesso alla erogazione di prestazioni sanitarie rientranti nei livelli essenziali di assistenza, consentite anche nella cd. “fase 1” dell’emergenza- è rinviato all’approvazione di apposite Misure di sicurezza condivise dalla Conferenza delle Regioni. La messa in funzione delle piscine è comunque subordinata alla sanificazione delle vasche, ove vuote, e alla preventiva analisi delle acque — con relativa annotazione — che evidenzi valori conformi ai prescritti requisiti fisici, chimici e microbiologici. Relativamente ai parchi acquatici, nelle more di specifiche Misure di sicurezza, in corso di elaborazione, e/o dell’ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica, è consentito l’uso delle sole piscine, con esclusione delle ulteriori attrezzature (ad es., scivoli, giostre acquatiche);
c) dal 25 maggio 2020 è consentito l’esercizio delle attività delle palestre, ove rispondenti ai requisiti e nel puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui al Protocollo allegato sub 3 al presente provvedimento;
d) è dato mandato all’Unità di Crisi regionale ai fini della predisposizione di Misure per la ripresa in sicurezza delle attività di formazione in loco, svolte dagli enti di formazione pubblici e privati, per la parte pratica prevista dal percorso formativo -quali le attività di laboratorio, le attività di stage e relativi esami finali- laddove dette attività non siano altrimenti realizzabili a distanza, in conformità al documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 22 maggio 2020 e in tempo utile alla ripresa delle attività a far data dal 28 maggio 2020. Le attività potranno essere riprese previa la pubblicazione delle dette Misure sul sito della Regione Campania e sul BURC;
e) è dato mandato all’Unità di Crisi regionale ai fini della predisposizione di Misure per la ripresa in sicurezza delle attività dei centri e circoli ricreativi e culturali, in tempo utile alla riapertura a far data dal 28 maggio 2020, previa la pubblicazione delle dette Misure sul sito della Regione Campania e sul BURC;
f) restano confermate le misure previste dall’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 e ss.mm.ii.;
g) restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n. 49 del 20 maggio 2020, con la precisazione che i bar, “baretti” ed altri esercizi ivi previsti- per i quali, per le motivazioni indicate nella citata Ordinanza, resta fermo l’obbligo di chiusura alle ore 23,00- possono aprire secondo quanto usualmente previsto, a partire dalle ore 5,00 del mattino.
il testo e le linee guida (I DOCUMENTI)
ordinanza-n-51-del-24-maggio-2020-definitiva-2 ordinanza-n-51-del-24-maggio-2020-definitiva-2
allegato-1-protocollo-strutture-alberghiere-e-extra-alberghiere-2 allegato-1-protocollo-strutture-alberghiere-e-extra-alberghiere-2
allegato-2-protocollo-piscine-1-2 allegato-2-protocollo-piscine-1-2
allegato-3-protocollo-palestre-1-2 allegato-3-protocollo-palestre-1-2