Cura Italia e le altre novità per l’auto

Coronavirus
Patente, revisione, multe, RC auto: il decreto Cura Italia e le altre novità per l’auto –

Mario Rossi

Pubblicato il 21/03/2020

L’emergenza coronavirus ha travolto il settore dell’auto anche dal punto di vista amministrativo e burocratico. Su questo fronte, il governo ha risposto con varie misure e disposizioni, occupandosi anche del rinnovo delle patenti. Il decreto Cura Italia, diventato legge dopo la firma del presidente Mattarella, disciplina questi temi, aggiungendo indicazioni anche per le revisioni e i collaudi


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Proroghe di documenti e collaudi: i casi particolari

Mario Rossi

Pubblicato il 24/03/2020

Il cosiddetto decreto Cura Italia aveva stabilito due interventi importanti sul settore dell’auto dal punto di vista amministrativo: la proroga fino al 31 agosto della validità delle patenti scadute a partire dall’1 febbraio e l’autorizzazione a circolare fino al 31 ottobre con la revisione scaduta. Tuttavia, come testimoniano le domande dei lettori giunte in redazione nei giorni scorsi, alcuni dubbi permanevano circa situazioni e casi particolari non esplicitamente previsti dal decreto. Adesso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce gli ultimi chiarimenti sulle proroghe che riguardano direttamente gli automobilisti. Vediamo nel dettaglio.

Proroga fino al 15 aprile per i veicoli a metano. Per quanto riguarda i “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020”, il cosiddetto decreto Cura Italia (articolo 103, comma 2) afferma che “conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Dopo aver chiarito, al contrario di quanto ipotizzato da alcuni, che questa disposizione non riguardava le patenti di guida (la cui validità è prorogata al 31 agosto), adesso il dicastero di Piazza di Porta Pia precisa che la proroga di validità al 15 giugno riguarda le seguenti situazioni particolari:
– autorizzazione alla circolazione di veicoli dotati di alimentazione a metano (Cng);
– estratti della carta di circolazione rilasciati ai sensi dell’art. 92, comma 1 del Codice della strada in deroga al termine di validità di 60 giorni;
– ricevuta rilasciata dalle agenzie di pratiche auto (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2 del Codice della strada) in deroga al termine di validità di 30 giorni.
– fogli di via, rilasciati ai sensi dell’articolo 99 del Codice della strada (attenzione, trattandosi di autorizzazioni provvisorie a condurre i veicoli ai transiti di confine, la proroga non consente in nessun caso la circolazione “ordinaria”).
– carte di circolazione e relative targhe EE rilasciate ai sensi dell’articolo 134, comma 1 del Codice della strada;
– autorizzazioni alla circolazione di prova (Dpr 24 novembre 2001, n. 474) per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Per il settore dell’autotrasporto, la proroga riguarda:
– prove periodiche, nell’intervallo di tre o sei anni, sulle cisterne;
– verifiche periodiche dei veicoli in regime Atp (Accord transport perissable sul trasporto di merci deteriorabili in furgoni frigo).

Proroga al 30 giugno per i permessi provvisori di guida. Un decreto del ministero dei trasporti dell’11 marzo scorso, di cui avevamo già dato notizia, che sarà pubblicato il 23 marzo sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce che è prorogato in ogni caso al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida nel caso in cui la commissione medica locale (Cml), nel giorno fissato per l’accertamento sanitario, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria.

Proroga al 31 ottobre per la sostituzione dei serbatoi Gpl. Come noto, il cosiddetto decreto Cura Italia ha poi stabilito che i veicoli soggetti a revisione (articolo 80 del Codice della strada) o a visita e prova (articoli 75 e 78 del Codice della strada) entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre 2020. Su due aspetti non vi erano dubbi, ma il ministero dei trasporti ha ritenuto opportuno precisare esplicitamente:
– l’autorizzazione alla circolazione riguarda tutti i veicoli (“ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione”);
– l’autorizzazione non comporta alcuna particolare formalità (“nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante ope legis).

Ciò detto, i tecnici ministeriali specificano, nella circolare appena emanata, che la proroga vale anche nei seguenti casi particolari:
– sostituzione dei serbatori Gpl aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020;
– veicolo sottoposto a revisione con esito “ripetere”, ma solo se sono state sanate le irregolarità rilevate;
– scadenze del cosiddetto “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime Adr (merci pericolose);

Ecco cosa non è prorogato. La circolare, infine, precisa quali sono le attività indifferibili degli uffici provinciali della Motorizzazione civile per le quali, dunque, non è previsto alcun rinvio o proroga:
– visita e prova e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc…);
– visita e prova e immatricolazione di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone;
– visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
– visite periodiche Atp limitatamente per i veicoli che effettuano trasporti in ambito internazionale;
– autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasporto (iscrizione al Ren – Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada);
– trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
– trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello Cemt, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
– rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
– autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo.


 

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Bollo auto, le Regioni che hanno posticipato i termini di pagamento

Mirco Magni

Pubblicato il 26/03/2020

Nonostante il decreto Cura Italia non preveda alcuna sospensione del pagamento della tassa automobilistica, alcune Regioni hanno deciso di prorogare la data di scadenza del bollo auto. Il tributo, infatti, viene riscosso direttamente a livello regionale e le proroghe si riferiscono unicamente alle vetture intestate a persone fisiche o società con domicilio o sede (operativa o legale) all’interno della Regione. Chi volesse comunque assolvere l’obbligo tributario nelle scadenze previste può effettuare i pagamenti in via telematica, oppure tramite domiciliazione bancaria.

Nessun costo extra. Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana hanno annunciato che i bolli auto con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 potranno essere pagati fino al 30 giugno senza costi aggiuntivi (per i Comuni della zona rossa lombarda la proroga decorre dal 23 febbraio). Gli automobilisti delle Marche, invece, avranno tempo fino al 31 luglio per saldare i bolli in scadenza dall’8 marzo al 30 giugno. La proroga del pagamento potrebbe tuttavia essere ulteriormente posticipata nel caso l’emergenza sanitaria dovesse portare all’applicazione di nuovi provvedimenti.

Nessun rimborso per chi ha già pagato. Le Regioni hanno inoltre specificato che non è previsto alcun rimborso per chi ha già pagato la tassa automobilistica per la propria vettura. Sono inoltre sospese le riscossioni delle rate dei debiti tributari in scadenza tra il 31 marzo e il 31 maggio 2020 purché si proceda al pagamento delle rate residue a partire dal 30 giugno. In Lombardia il provvedimento rientra in una manovra più ampia di sospensione del pagamento di tutte le tasse regionali, tra le quali figurano anche l’ecotassa sui rifiuti, l’Irap, l’addizionale regionle Irpef e la tassa sulle concessioni.

 

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