Coronavirus, ecco la guida per ottenere tutti i rimborsi
Biglietti, viaggi, abbonamenti annullati o sospesi causa coronavirus? Si ha il diritto di ottenere rimborsi o voucher. Il vademecum dell’Unione nazionale consumatori
Fabio Franchini – Sab, 28/03/2020
Biglietto del treno, dell’aereo o di un concerto. Viaggi, soggiorni, abbonamenti alla palestra o alla piscina, alla propria squadra del cuore o ai mezzi di trasporti pubblico. E ancora, retta e mensa scolastica, bollo, assicurazione, bollette affitto e mutuo. Causa coronavirus, si può ottenere lo stop ai pagamento o i rimborsi? La risposta è sì, seppur non in tutti i casi.
Ma il cittadino, tendenzialmente, ha il diritto di chiedere e di ottenere il rimborso (di una parte o del totale della quota spesa), oppure un voucher da riutilizzare quando l’emergenza della pandemia sarà finalmente rientrata.
A fornire una risposta precisa e puntuale a tutte le domande ci ha pensato l’Unione nazionale consumatori, che ha realizzato e messo nero su bianca una guida che fornire le risposte ai numerosi interrogativi, in seguito al varo del decreto “Cura Italia”, che vieta gli spostamenti e chiude quasi tutte le attività.
In linea di massima, la regola è la seguente: il Codice Civile prevede la fattispecie dell'”mpossibilità sopravvenuta” della prestazione (art. 1463 cc: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”). In soldoni, ciò significa che chi paga per avere un servizio che poi, per causa di forza maggiore non dipendenti dalla parte, non può essere ottenuto, ha diritto di essere rimborsato. Neanche neppure il fornitore del servizio, ovviamente, è responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato, motivo per il quale non subire la richiesta di indennizzo. Quindi, sì alla restituzione di quanto versato dal consumatore, no al risarcimento di ulteriori danni.
RIMBORSI VIAGGI
– Fino al 3 aprile: in caso di viaggi via mare, treno o aereo, si può chiedere i rimborsi entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta e necessaria.
– Dopo il 3 aprile: per tutti i trasferimenti marittimi, ferroviari o aerei in data successiva al 3 aprile, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto (che deve arrivare entro una settimana) o alla possibilità di riformulare la prenotazione in data successiva.
– In caso di pacchetti turistici all-in-one, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure può procedere al rimborso, o all’emissione di un voucher da riutilizzare. Però c’è un “però”: per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (come esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.
RIMBORSI ALBERGHI
Chi ha prenotato una stanza di hotel (per vacanza o per lavoro) ha diritto alla restituzione delle somme versate. L’albergatore, infatti, non può trattenere l’anticipo o la caparra. Il tutto con il “però” di cui sopra: per i soggiorni prenotati oltre il 3 aprile 2020 (come esempio vacanze estive), la normativa non consente attualmente di disdire questo tipo di viaggi.
RIMBORSI NIDO, ASILO, SCUOLA E RETTE-MENSE SCOLASTICHE
Dal momento che tutte le scuole e le università italiane sono state chiuse, si ha il diritto di interrompere i pagamenti e di richiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può usufruire del servizio.
RIMBORSI CORSI NEL TEMPO LIBERO
Ora la legge vieta di frequentare i corsi, di qualsiasi genere essi siano: da quelli di scuola guida, a quelli di cucina, passando per quelli di lingua, di musica e di ballo. Per questa ragione esiste il diritto di interrompere i pagamenti e, qualora aveste versato degli anticipi, si può anche chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali.
RIMBORSI ABBONAMENTO A PALESTRA E PISCINA
Cura Italia ha sospeso le attività di palestre, centri sportivi, centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, scuole di ballo. Perciò i consumatori ha diritto ai rimborsi della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire. Per esempio, se l’abbonamento è mensile o si dovrebbe avere diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non utilizzabile durante l’emergenza. In questi giorni alcuni operatori stanno proponendo ai consumatori di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita.
RIMBORSI SCI
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.: chi aveva acquistato un abbonamento stagionale o skipass per la stagione invernale (o per più giorni), ha diritto alla restituzione della quota parte dell’abbonamento non più utilizzabile
RIMBORSI CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI, EVENTI VARI
In attesa di indicazioni dall’organizzazione, si ha comunque diritto al rimborso presentando apposita istanza di rimborso al venditore, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Lo stesso vale per gli abbonamenti o i biglietti per assistere alle manifestazioni sportive.
RIMBORSI ABBONAMENTO TRASPORTI PUBBLICI
I consumatori hanno diritto ai rimborsi della quota parte di abbonamento non usufruita (per impossibilità sopravvenuta).
RIMBORSI BOLLO AUTO
Trattandosi di una tassa di possesso, non si può sospendere il pagamento, anche per il fatto che l’auto potrebbe comunque circolare (per gli spostamenti consentiti).
RIMBORSI ASSICURAZIONE AUTO
Per motivi analoghi a quelli del bollo auto, non sembra giustificata una sospensione dei pagamenti, anche perché l’auto deve essere coperta da assicurazione anche se parcheggiata sulla pubblica via. Esistono comunque formule contrattuali per sospendere le coperture se si è certi di non utilizzare un veicolo che si trova parcheggiato in aree private e non aperte al pubblico.
RIMBORSI BOLLETTE
L’Autorità per l’energia è intervenuta su alcuni termini che riguardano i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas (allungando da 120 a 180 giorni il termine per le conciliazioni) e prevedendo che sospensioni e distacchi siano “congelati” fino al 3 aprile.
RIMBORSI AFFITTO
– Locazioni commerciali: secondo quanto previsto dal decreto cura-Italia (art. 65) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
-Uso abitativo: è più difficile giustificare l’interruzione dei pagamenti anche qualora non si fosse nelle condizioni materiali di usufruire dell’immobile.
RIMBORSI MUTUO
Secondo il decreto “Cura Italia” (Articolo 54), possono sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo di 9 mesi (in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo previsto dall’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) anche tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità.