Superbonus, controlli a raffica

Superbonus, controlli a raffica Arrivano le multe da capogiro

Tutti i lavori avviati in precedenza rispetto al 1 luglio 2020 saranno presi in esame. Controlli a campione per quanti abbiano avviato gli interventi in seguito
Federico Garau – Mer, 18/11/2020

Enea, l’Agenzia nazionale che si occupa di nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile, è pronta a passare al setaccio le istanze di richiesta di accesso al Superbonus 110%, concentrandosi innanzi tutto su tutte quelle che riguardano lavori avviati in precedenza rispetto alla data del 1 luglio.

Per tutte le richieste successive, invece, sono previsti dei controlli a campione che inizieranno dall’analisi della documentazione trasmessa sul portale dal contribuente che intende accedere ai benefici del bonus, compreso l’Attestato di prestazione energetica (Ape) effettuato dal tecnico incaricato di verificare i requisiti dell’abitazione. Enea potrà richiedere al diretto interessato la produzione di ulteriore documentazione, oltre che inviare del personale incaricato che verifichi la bontà dei dati trasmessi direttamente in loco.

Il Superbonus (Art.119 del d.L. 34/2020 – Dl Rilancio), è una detrazione Irpe/Ires del 110% sul computo totale delle spese sostenute dal cittadino per finanziare degli interventi riconducibili al campo del risparmio energetico o in quello della riduzione rischi in zone sismiche. Sono compresi, come ricorda Italia Oggi, i cosiddetti interventi “trainanti”, ovvero gli isolamenti termici sugli involucri degli edifici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti ed infine gli interventi antisismici. Accanto a questi, possono rientrare nel Superbonus anche altri interventi ad essi strettamente connessi, i cosiddetti “trainati”, come ad esempio quelli previsti nell’Ecobonus ordinario dall’Articolo 14 del Dl 63/2013 (installazione di impianti solari/fotovoltaici o di colonnine di ricarica destinate ai veicoli elettrici).

Per potersi considerare rientranti nei parametri tracciati dal Dl, gli edifici che beneficiano di tali interventi devono migliorare di almeno due classi energetiche o raggiungere la più alta se già efficienti. La verifica di tali parametri, prima di inoltrare la richiesta ad Enea, spetta, come già detto, a un tecnico abilitato: suo il compito di verificare le precedenti condizioni dell’abitazione e quelle successive ai lavori effettuati.

Il passo successivo sono i controlli di Enea. Le verifiche a campione devono riguardare almeno il 10% delle certificazioni ricevute annualmente da Enea. Per tutti quegli interventi partiti prima del 1 luglio 2020, come anticipato, il controllo sale al 100%. In caso di irregolarità nelle asseverazioni si attivano i previsti procedimenti sanzionatori che, oltre a colpire i tecnici abilitati firmatari del documento, sono indirizzati anche allo stesso contribuente, il quale vedrà subito sospendere l’erogazione del Superbonus.

La procedura di verifica viene solitamente avviata dopo comunicazione via Pec o Raccomandata al contribuente, al quale viene chiesto di produrre ulteriore documentazione per correlare i dati già contenuti nell’istanza di accesso al bonus. Trenta i giorni per ottemperare alle richieste di Enea. Passo successivo la verifica in situ che, secondo l’Art. 5, deve riguardare almeno il 10% delle richieste ricevute annualmente dall’Agenzia: anche questa nuova fase è da comunicare al contribuente, sempre via Pec o Raccomandata, ma con un preavviso di almeno 15 giorni.

Come accennato, nel caso in cui la documentazione sia mendace o incompleta (anche in seguito alla richiesta di ulteriori approfondimenti da parte di Enea), o la situazione emersa durante il sopralluogo sia ben differente da quella prospettata, scattano le penali. Secondo quanto previsto dall’Art.6, i tecnici firmatari sono colpiti con sanzioni da 2mila fino a 15mila euro, con possibilità di ulteriori ripercussioni in caso di condotte penalmente rilevanti. I beneficiari del bonus vedranno subito interrompersi l’erogazione del finanziamento.

Qualora, a seguito delle fasi di controllo documentale, l’amministrazione finanziaria respinga l’istanza di accesso al superbonus, non sarà comunque possibile richiedere una riqualificazione dell’intervento per farlo rientrare nelle agevolazioni fiscali previste dalla ristrutturazione edilizia (- 50%) o dal risparmio energetico (- 65%). Ciò è stato chiarito da “Il Sole 24 Ore”, che ha riportato la risposta ad un quesito posto da un suo lettore. L’amministrazione ha infatti solo il compito di valutare la documentazione prodotta, ma nessun dovere di intervenire per una eventuale riconversione del superbonus in altre agevolazioni previste dalla legge. Sarà facoltà del contribuente aprire un contenzioso per richiedere una riqualificazione della detrazione di imposta.