Superbonus 110%, novità

Superbonus 110%, novità su cappotti e pannelli: cosa cambia
30 Luglio 2021
Semplificate le procedure di accesso al Superbonus 110%, alcune novità importanti riguardano anche cappotti termici e pannelli fotovoltaici: ecco quali
Alessandro Ferro

Il decreto semplificazioni approvato mercoledì in Senato ha snellito radicalmente le procedure per i lavori del Superbonus 110%. Come abbiamo scritto di recente, basterà inviare al comune un modulo unico di Comunicazione di inizio lavori (in gergo tecnico CILA) certificata da un tecnico abilitato ma senza l’attestazione di stato legittimo.
Rimosso l’ostacolo principale

Probabilmente è stato rimosso uno dei principali, se non il principale ostacolo per l’avvio delle opere perché richiedeva la documentazione riguardante la regolarità urbanistica sia dell’edificio sia delle singole unità immobiliari spesso molto difficile da ottenere soprattutto per gli edifici più vecchi: reperire la documentazione originaria negli uffici comunali non è semplice anche perché, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19, lavorano ancora a rilento.

Le novità su cappotto e pannelli

Se il complesso delle opere di un condominio prevede lavori sia sulle parti comuni che “trainati” sulle unità interne, nel caso venga verificata una grave irregolarità urbanistica in un singolo appartamento si rischia di perdere il beneficio relativo a tutta l’opera “trainata”. Ad esempio, se in un condominio si realizza il cappotto termico e lo stesso condomino, che cambia gli infissi, ha realizzato la chiusura irregolare di una veranda, rischia di perdere l’agevolazione sugli infissi ma non quella sul cappotto. Nella richiesta di Superbonus al 110%, il cappotto termico sarà in deroga alle distanze minime fra i palazzi ma le novità riguardano anche i pannelli fotovoltaici: potranno essere montati anche nelle “zone A” dei centri storici purché integrati e non riflettenti. In caso di errori formali “che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”, non è prevista la decadenza delle agevolazioni. Viceversa, nel caso di violazioni importanti per le erogazioni degli incentivi, la decadenza del beneficio si applica soltanto al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione. Un’altra novità riguarda chi acquista un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione: avrà 30 mesi e non più 18 per stabilire la propria residenza nel Comune dell’immobile e pagare l’imposta di registro ridotta del 2%.

“Il Superbonus per l’Italia sarà motore della ripresa”

Le variazioni si comunicano a fine lavori

Il tecnico incaricato della redazione della Cila dovrà soltanto indicare gli estremi del titolo abilitativo dove si è potuto costruire l’immobile se l’edificazione è avvenuta a partire dal 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 765/67 che ha introdotto l’obbligo della licenza edilizia in tutto il territorio nazionale. Se l’edificazione, invece, è avvenuta anteriormente al 1° settembre 1967, basterà segnalarlo. Come detto in apertura, però, la novità più importante riguarda la nascita di un modulo unico e valido per tutta Italia per la redazione della CILA finalizzata al Superbonus: si eviteranno così le complicazioni presenti nel modulo “standard” che cambia a seconda delle regioni a causa delle diverse le normative di riferimento. Infine, la decadenza del beneficio fiscale si avrà quando non sarà presentata la CILA, per la realizzazione di interventi in difformità dalla CILA, PER l’assenza dell’attestazione dei dati su titolo abilitativo o epoca di costruzione e per la non corrispondenza al vero delle attestazioni fornite.

“Sarà più facile accedere al Superbonus 110% grazie alla presentazione al Comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità”, ha spiegato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al Corriere della Sera. “Giovedì approderà all’esame della Conferenza Unificata il modulo standard per ottenere l’agevolazione – ha aggiunto Brunetta – Un’altra straordinaria semplificazione. Il provvedimento, inoltre, accelera le procedure di appalto e impedisce che eventuali ricorsi al Tar blocchino la realizzazione delle opere previste dal Pnrr. È la garanzia che l’Italia procederà in velocità senza pregiudicare le legittime tutele per le imprese”.