Guida ai ricorsi contro la sanzione accessoria per mancata comunicazione del conducente
Sanzione accessoria
Secondo il codice della strada in vigore, nell’eventualità in cui colui che riceve una multa non comunichi l’effettivo conducente del veicolo al momento dell’infrazione, alla multa in questione può essere abbinata una sanzione accessoria. Ma quest’ultima è prevista in ogni caso? Andiamo a scoprirlo.
La sanzione accessoria è sempre prevista per la mancata comunicazione del conducente. Possono esistere tuttavia delle eccezioni, come dimostra un ricorso vinto di recente. Nel caso specifico, trattato nel giudizio che ha portato alla sentenza 307/2015 emessa dal giudice di pace di Campobasso, il proprietario dell’auto non aveva comunicato il conducente responsabile dell’infrazione in quanto la vettura era un’auto aziendale e lui non era in grado di ricordare a quale dei dipendenti fosse stata affidata al momento specifico dell’infrazione. Di conseguenza, il mancato pagamento della sanzione accessoria era stato giustificato dall’impossibilità di conoscere e quindi di comunicare l’identità del guidatore. In aggiunta, nel caso specifico, l’impossibilità di ricordare era stata aggravata dal ritardo nella notifica del verbale, che aveva di fatto concorso a rendere meno realizzabile la possibilità di ricordo da parte del proprietario dell’azienda in questione. Il giudice ha riconosciuto pertanto l’assenza di colpa da parte del proprietario della vettura, e ha inoltre affermato che la mancata comunicazione dei dati era avvenuta in buona fede.
La sentenza citata deve essere intesa come un’eccezione alla norma che prevede il pagamento di una sanzione accessoria che va dai 286 ai 1.142 euro, secondo le norme in vigore. Essa non deve quindi far presupporre che addurre come motivazione del mancato pagamento l’impossibilità di ricordare il conducente esoneri in automatico il proprietario del veicolo dal pagamento della sanzione accessoria. Secondo quanto stabilito dal codice della strada, infatti, anche “se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede”, pena la sanzione citata in precedenza.
Non si esclude tuttavia che il verificarsi di situazioni analoghe possa portare agli stessi esiti di un eventuale ricorso. E comunque ricordiamo che, nel caso in cui si verifichi una situazione analoga o nel caso in cui una persona ritenga di aver ricevuto una sanzione ingiusta o non corretta, è sempre possibile effettuare un ricorso, nei tempi e nelle modalità riportate dal verbale di accertamento.