Rivalutazione delle pensioni 2023

Rivalutazione delle pensioni 2023: ecco la tabella per i calcoli

11 Febbraio 2023
Tramite la circolare numero 20 l’Inps ha chiarito cosa accade ai trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo

Federico Garau

Tramite la circolare numero 20, pubblicata in data 10 febbraio, l’Inps ha spiegato ai contribuenti come la rivalutazione determinata in Manovra abbia modificato il totale degli assegni con importi superiori a quattro volte il minimo. Un documento in cui viene riportata una tabella in cui sono indicati l’indice di perequazione da attribuire, gli importi complessivi dei trattamenti e quelli garantiti.

La circolare

Come spiegato nel testo, la rivalutazione è stata prevista esclusivamente per i pensionati che beneficiano di un importo cumulato inferiore a “quattro volte il trattamento minimo, in pagamento nell’anno 2022 (pari a 2.101,52 euro)”. Con la circolare n.20, invece, vengono forniti chiarimenti anche per le pensioni di importo superiore a tale soglia (art.1, comma 309 della legge del 29 dicembre 2022). L’Inps ricorda inoltre che la rivalutazione viene effettuata sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, quindi “considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’Inps e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni “.

Per determinare l’importo complessivo da prendere come base della perequazione si considerano, pertanto, le prestazioni memorizzate nel Casellario centrale delle pensioni erogate da enti diversi dall’Inps (per cui è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata) e tutte le prestazioni erogate dall’Inps ad eccezione di quelle indicate nella circolare numero 20, ovvero:

prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (Vobis, Iobis, Vmp, Imp), pensioni a carico del Fondo clero ed ex Enpao (Cl, Vost), e indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale (Indcom), che vengono invece perequate individualmente;

prestazioni a carattere assistenziale (As, Ps, Invciv) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 206 del 3 agosto 2004), che vengono perequate individualmente e secondo criteri unici;

prestazioni di accompagnamento a pensione, le quali non vengono rivalutate per tutta la loro durata;

pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative a Enti e Casse per il mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato.

La tabella

La circolare 20 chiarisce inoltre che “per le pensioni in totalizzazione e cumulo, la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione”. Ovviamente bisogna tenere conto di quanto stabilito all’interno del decreto emanato lo scorso 10 novembre 2022 dal Mef, che sancisce la percentuale di variazione del calcolo della perequazione per il 2022 nella misura dell’aumento del 7,3% a partire da gennaio 2023. L’importo rivalutato sarà corrisposto a chi ne ha diritto dalla mensilità di marzo 2023, sommandosi poi agli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023. Per il calcolo delle modifiche si può fare riferimento alla seguente tabella indicata dall’Inps nella sua circolare del 10 febbraio.

Tabella Inps

https://www.ilgiornale.it/news/cittadini/rivalutazione-delle-pensioni-2023-ecco-tabella-i-calcoli-2115235.html