Richiesta unica per la bolletta

Richiesta unica per la bolletta. Ecco che cosa cambia adesso

Lo ha stabilito l’Arera con delibera 135/2021/R/eel
Stefano Damiano – Mar, 06/04/2021

Una semplificazione delle procedure che dovrebbe favorire una maggiore mobilità del consumatore, a tutto vantaggio della concorrenza. Dal 30 settembre 2021 sarà possibile richiedere la voltura della fornitura elettrica – cioè il cambio di nominativo dell’intestatario del contratto – e cambiare, contestualmente, anche il fornitore .

Si tratta di uno snellimento dei vai step che è stato stabilito dall’Arera con la delibera 135/2021/R/eel – approvata, dopo la consultazione 586/2020/R/eel con i soggetti interessati -. La misura tende a sburocratizzare i passaggi regolamentari che stabiliscono che oggi, nel caso in cui chi fa la voltura non voglia il fornitore del cliente uscente, il subentrante debba comunque prima fare la stessa voltura, attendere che sia andata a buon fine e, solo successivamente, cambiare fornitore; in sintesi si devono richiedere due pratiche distinte per arrivare allo stesso fine.

Secondo quanto stabilito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, invece, sarà possibile effettuare il tutto in un’unica richiesta. Ma di cosa si tratta? andiamo per ordine
Cosa è la voltura

Quando si fa un trasloco, si subentra in un affitto o si acquista una casa (i cui precedenti proprietari, ad esempio, sono “usciti” da poco9 tra le varie incognite da gestire vi è quella dei contatori luce e gas presenti in casa; difatti, se questi risultano ancora aperti, si dovrà procedere alla voltura con cambio fornitore, per poter aderire a offerte più vantaggiose di quelle in essere senza che vi sia il blocco nell’erogazione del servizio.

Per voltura, dunque, si intende la variazione della titolarità di una fornitura da un cliente ad un altro nei confronti del medesimo venditore del servizio con cui è possibile negoziare – anche con differenti condizioni contrattuali – senza che vi sia l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas.

Ad oggi la richiesta va inoltrata al venditore che sta erogando il servizio, secondo le modalità previste dal venditore stesso. In base alla legge, il cliente che richiede la voltura deve dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere “titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare”. Qualora sia impossibile dimostrare questa proprietà, il venditore può rifiutarsi di svolgere le pratiche richieste.
Quanti tipi di voltura ci sono

Fondamentalmente sono di 2 tipi:

a titolo gratuito ma solo in caso di “mortis causa” e in caso di separazione o divorzio. In questi casi, si parla di voltura con accollo in quanto il nuovo inquilino mantiene lo stesso fornitore di luce e gas del precedente utente, accetta le medesime condizioni economiche e si “accolla” i debiti pendenti derivanti dal contratto.
voltura senza accollo, oltre al cambio di nominativo nelle bollette, avviene anche un cambio di contratto. In questo caso la voltura non è gratuita e i costi variano a seconda del mercato di riferimento (tutelato, libero, etc.)

Cambio del fornitore

Una volta effettuata la voltura si può decidere di cambiare gestore, solitamente perché si trovano offerte più convenienti. Inoltre, si potrebbe voler cambiare fornitore anche nel caso in cui:

il contratto sia stipulato nel mercato di maggior tutela e si voglia passare al mercato libero;
i contratti luce e gas siano stipulati con gestori diversi e si voglia aderire al dual fuel.

È proprio sulla richiesta di voltura con cambio fornitore che è intervenuta l’Arera, con soddisfazione dell’Unione Nazionale Consumatori che in una nota ha dichiarato: “Molto bene, lo chiedevamo da anni per poter accorciare i tempi, spesso biblici, per i due passaggi. Ora, unendo voltura e cambio fornitore, ci sarà maggiore mobilità del consumatore, a tutto vantaggio della concorrenza. La nostra speranza è che il cliente possa ottenere questo passaggio unificato in 15 giorni, tempo più che ragionevole visto che farlo bastano due click”.
Quanto entrerà in vigore la nuova procedura e cosa comporterà

Quanto stabilito dall’Arera entrerà transitoriamente in vigore dal prossimo 1 luglio solo per i clienti (piccole imprese) del Servizio di Tutele Graduali, e in via definitiva dal 30 settembre per tutti i clienti, domestici e non, in modo da concedere alle società venditrici di allineare i propri sistemi.

Con le nuove procedure il cliente una volta richiesta la voltura, dovrà ricevere l’accettazione o il rifiuto entro e non oltre i 3 giorni lavorativi; qualora vi sia l’accettazione il venditore sarà tenuto ad effettuarla entro 5 giorni dalla richiesta mente, nel caso in cui vi sia stato un rifiuto, il cliente resterà libero di rivolgersi ad altro venditore del mercato libero, del mercato delle tutele graduali oppure all’esercente del servizio di ultima istanza.