Novità per i buoni pasto
Buoni Pasto: cosa cambia con le regole nuove in vigore ufficiali
Arrivano nuove regole per i buoni pasto, ma ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire prima che le norme entrino in vigore a settembre 2017.
Nuove regole per i buoni pasto a partire da questo mese che entrano in vigore e sono già ufficiali. Tutti i dettagli su cosa cambia, le differenze e i vantaggi e gli svantaggi per chi usa i buoni pasto.
Le novità sui buoni pasto sono ufficiali ed entra in vigore già in questo mese di settembre 2017. Esattamente da giorno 9 ci saranno disposizioni ben precise in relazione all’importo, al cumulo, alle modalità di spesa. Più esattamente sono tre i cambiamenti da ricordare e che coinvolgono tutti i possessori di buoni pasto senza distinzioni:
possono essere cumulati fino a un massimo di 8 (finora solo uno al giorno)
sono utilizzabili per l’intero valore indicato (tradotto non ci sarà il resto)
sono spendibili in agriturismi, ittiturismi (le strutture che propongono pasti a base di pesce), nei mercatini e negli spacci aziendali
Tutto chiaro? Solo fino a un certo punto perché deve essere sciolto un nodo: per i ticket elettronici, datori di lavoro e beneficiari possono essere soggetti a controlli e con quali sanzioni? E poi, il limite di 8 buoni pasto è su base quotidiana o per transazione? A norma di legge, sono utilizzabili i buoni pasto per l’intero valore facciale fino a 7 euro, inclusivo dell’Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Di certo c’è che essendo strumenti che consentono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale, non possono essere adoperati al di fuori dell’orario di lavoro ovvero per fare la spesa al supermercato o pagare il pranzo al ristorante nei fine settimana
Buoni pasto: a chi spettano e come spenderli
Per quanto riguarda gli esercizi convenzionati, i servizi sostitutivi di mensa possono essere erogati da chi svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande, cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare. Continuano a essere non cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e non possono essere adoperati al di fuori dell’orario di lavoro ovvero per fare la spesa al supermercato o pagare il pranzo al ristorante nei fine settimana. I buoni elettronici sono tracciabili per cui eventuali usi impropri verrebbero rilevati e sanzionati.
I ticket sono destinati dall’azienda ai lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, anche se l’orario di lavoro non prevede una pausa pranzo. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o – fino all’importo complessivo giornaliero dei buoni pasto – le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. L’eccedenza rispetto a tale cifra, al netto della quota a carico del dipendente, rientra invece nella base imponibile e dunque sarà sottoposta a tassazione. Il costo sostenuto per l’acquisto del servizio sostitutivo di mensa è deducibile ai fini Irap.
Ticket, ferie e malattia
Nessuna esenzione in caso di assenza per ferie, malattia o quando il vitto viene offerto tramite mensa, convenzione con esercizi pubblici o, in caso di trasferte. Va da sé che vige il doppio divieto di vendere i buoni elettronici o di convertirli con quelli cartacei. Il datore di lavoro è tenuto distribuire un numero di buoni pasto non superiore ai giorni realmente lavorati dal dipendente. La volontà della pubblica amministrazione è di diminuire i costi anche nella gestione dei buoni pasto e soprattutto di evitare l’utilizzo improprio.