Modello 730 integrativo: c’è tempo sino al 25 ottobre per presentarlo
8 Ottobre 2022
In caso di errori o omissioni è possibile presentare il modello 730 integrativo ma solo in alcuni casi
Stefano Damiano
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 è scaduto lo scorso 30 settembre, con i Caf e i commercialisti impegnati sino all’ultimo momento per la presentazione delle comunicazioni fiscali dei propri assistiti.
Può succedere, però, che una volta presentata la dichiarazione ci si renda conto della presenza di errori o omissioni che è necessario correggere sia per ottenere un rimborso (maggiore o minore debito) sia per non incorrere in accertamenti di varia natura avendo presentato informazioni fiscali errate.
Meglio correre ai ripari presentando, entro il prossimo 25 ottobre, il modello 730 integrativo ma non vale per tutte le fattispecie; difatti, nel caso in cui gli errori determino in minore rimborso o un maggiore debito occorrerà presentare il modello dei Redditi 2022 Persone fisiche, provvedendo al pagamento delle maggiori imposte.
Ma vediamo un po’ di cosa si tratta.
Modello 730 integrativo o Modello Persone fisiche
Il modello 730 integrativo può essere utilizzato quando ci si rende conto che i dati forniti siano da integrare al fine di ottenere un maggiore credito o un minore debito. In questo caso il contribuente può presentare, entro il 25 ottobre, un nuovo modello 730 indicando il codice 1 nello spazio “730 integrativo”.
Logicamente il documento può essere presentato anche attraverso i Caf o i professionisti abilitati.
In alternativa al modello di integrazione, il contribuente può optare per la presentazione, entro il 30 novembre, del modello dei Redditi Persone Fisiche 2022, chiedendo che la differenza della somma a credito di cui avrebbe diritto a seguito della correzione dei dati dichiarati, siano rimborsati.
Il medesimo modello può essere presentato anche l’anno successivo “Redditi Persone fisiche 2023” e comunque entro il 31 dicembre del quinto anno successiva a quello di presentazione della dichiarazione di competenza del rimborso.
Nel caso in cui il contribuente si renda conto, invece, che i dati da correggere non permettono di identificare il sostituto di imposta che effettuerà i conguagli, sempre entro il 25 ottobre potrà presentare il modello 730 integrativo indicando, però, il codice 2. Il medesimo modello deve essere utilizzato, come ricorda l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui si riceva, sempre dalle entrate: “una mail che ti invita ad accedere alla tua ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti, potrebbe essere che il sostituto di imposta che hai indicato abbia inoltrato all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare il conguaglio fiscale.
Il diniego del sostituto può verificarsi se, dopo la presentazione del 730, hai un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché hai cambiato/perso lavoro dopo aver presentato la dichiarazione.
Quindi, in caso di diniego, puoi:
- indicare “Nuovo sostituto” e procedere all’invio del modello 730 integrativo di tipo 2;
- indicare “Nessun sostituto” e procedere all’invio del modello 730 integrativo di tipo 2.
La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata sarà disponibile fino al 10 novembre 2022. Dopo questa data, si può inviare solo il modello Redditi”.
Infine, il codice 3 del modello integrativo andrà utilizzato nel caso in cui il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.
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