La differenza tra Decreto-legge e DPCM

La differenza tra Decreto-legge e DPCM
by Martina Gallucci

La situazione di emergenza che sta affrontando il nostro Paese ha messo a dura prova le istituzioni riguardo le strategie da attuare. Quali sono gli strumenti che, a livello costituzionale, sono idonei a far fronte a situazioni di questo tipo?

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Com’è noto, in Italia la funzione legislativa è esercitata dal Parlamento.
Una legge, per entrare in vigore, deve seguire un iter che, molto spesso, richiede mesi per la sua conclusione.
E’ comprensibile, pertanto, che, in situazioni come quella in cui versa l’Italia, non è possibile attendere la fine del procedimento di formazione della legge formale.

La Costituzione ha, dunque, previsto diversi strumenti per far fronte alle situazioni di necessità ed urgenza.
L’esigenza di celerità consegna al Governo gli abiti da legislatore.

Il decreto-legge

Il decreto-legge è un atto con forza di legge che il Governo può adottare “in casi straordinari di necessità e urgenza“, in quanto entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

I suoi effetti sono, però, provvisori. I decreti-legge, infatti, perdono efficacia – sin dall’inizio – se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.
Anche il procedimento di conversione, a differenza del procedimento legislativo ordinario, si adatta alle esigenze di celerità.
Quindi, quando il decreto entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato; ma, se decade, tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una base legale (senza appunto l’approvazione del Parlamento).
La riflessione sorge spontanea: la Costituzione non ha voluto eliminare i tratti essenziali della democrazia, neppure in casi come questi.
Basti pensare che è compito del Parlamento far fronte anche ad esigenze di natura diversa, ad esempio la deliberazione dello stato di guerra.

Eppure, negli ultimi giorni, si sente parlare di un altro strumento, adoperato dall’Esecutivo, per disporre misure contenitive della pandemia: il D.P.C.M.
Cos’è il DPCM?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) è un atto amministrativo senza forza di legge.
Rappresenta, infatti, una fonte normativa secondaria che serve per dare attuazione, come i decreti ministeriali, a norme o varare regolamenti.

La riserva di legge

Chiarita la differenza tra decreto-legge e DPCM, occorre una considerazione in ordine al principio di riserva di legge, fondamento della nostra democrazia.
Il principio di riserva di legge prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata dalla legge ordinaria e non da fonti di tipo secondario.
La riserva di legge è relativa nei casi in cui la Costituzione riserva alla legge ordinaria la disciplina dei principi fondamentali della materia, affidando a fonti secondarie la normativa attuativa ed integrativa di tali principi.
Si parla, invece, di riserva di legge assoluta quando la Costituzione consente alla sola legge la disciplina di una determinata materia. La riserva assoluta riguarda i diritti fondamentali, i diritti di libertà.
Infine, è prevista una riserva rinforzata quando è la stessa Costituzione a predeterminare il contenuto della stessa legge, come in materia di libertà di circolazione dei cittadini in qualsiasi parte del territorio nazionale, consentendo alla legge ordinaria di intervenire solo per “motivi di sanità o di sicurezza” (art. 16, co.1 Cost.).

Ebbene, considerato che la maggior parte delle previsioni delle ultime settimane hanno ad oggetto proprio la contrazione di diritti fondamentali, quali la libertà di circolazione, solo il decreto-legge – atto avente forza di legge – avrebbe consentito il rispetto di tale principio.

Il DPCM, infatti, è un atto amministrativo che sfugge a qualsiasi controllo costituzionale.

La domanda, dunque, sorge spontanea: fino a che punto una situazione di emergenza può giustificare la contrazione di diritti fondamentali attraverso atti (quasi) insindacabili? e perchè non usare, sin dall’inizio, lo strumento del decreto-legge previsto dalla nostra Costituzione proprio (e solo) per queste esigenze “straordinarie”?

 

 

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