Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione, i limiti di reddito per il 2016.
L’Inps, con la circolare n. 211 del 31 dicembre 2015, comunica i limiti di reddito da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione e i limiti di reddito mensili da considerare per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi per l’anno 2016.
Le disposizioni Inps riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti di questi soggetti la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta però la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi, i cui importi sono: 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati; 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati; 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.
I limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato, che per il 2015 è stato pari, secondo le precisazioni dei Ministeri competenti, allo 0,6%.
I limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi sono invece rideterminati in relazione alla rivalutazione del trattamento minimo del Fondo lavoratori dipendenti, che risulta fissato dal 1° gennaio 2016 e per l’intero anno nell’importo mensile di 501,89 euro.
In relazione al nuovo importo del trattamento minimo, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l’anno 2016: 706,82 euro per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato; 1236,94 euro per due genitori ed equiparati.
Redazione