La Corte costituzionale stoppa il blocco delle esecuzioni
22 Giugno 2021
I giudici della Consulta hanno ritenuto illegittima la norma sullo stop disposto dal Milleprororghe. Spiragli per i creditori
Matteo Mura
La Corte costituzionale boccia la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dell’abitazione principale del debitore. I giudici della Consulta intervengono duramente nei confronti di una misura che aveva causato tantissime polemiche e lo stop alla tutela dei propri diritti. La decisione ha dichiarato contraria al dettato della Costituzione la seconda proproga del blocco delle procedure: quella relativa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il prossimo 30 giugno. A sollevare dubbi sulla legittimità della norma inserita nell’ultimo decreto Milleproroghe dell’era di Giuseppe Conte erano stati due magistrati di Rovigo e Barcellona Pozzo di Gotto. Togati che avevano chiesto alla Corte di verificare se l’ordinamento potesse prevedere una sospensione sine die della giustiziabilità dei diritti.
La Consulta ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale di quest’ultimo in considerazione del fatto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia. Al contrario, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi. I giudici costituzionali – nel confermare che il diritto all’abitazione ha natura di “diritto sociale” – hanno evidenziato che il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi. Nella seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale, invece, non è stato individuato alcun criterio selettivo volto a giustificare l’ulteriore protrarsi della paralisi dell’azione esecutiva. Al contempo, la Corte ha precisato che resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all’abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori.
La decisione apre uno spiraglio anche per chi attende di eseguire uno sfratto a danno di chi occupa senza titolo un’abitazione: il metro di giudizio utilizzato dalla Consulta può infatti essere applicato anche nei confronti di chi attende la liberazione di una casa e le conseguenti procedure esecutive per recuperare i canoni non versati dagli inquilini. Come nel caso delle procedure esecutive, è necessario che il legislatore individui un bilanciamento dei diritti diverso. Una scelta che deve essere ragionale, proporzionata e capace di soppesare i vari interessi in gioco.