Chi non deve pagare il canone (e come chiedere il rimborso)
Ecco una piccola guida su come muoversi con il canone Rai se si è esentati dal pagamento o se si vuole chiedere un rimborso
Stefano Damiano – Mar, 29/09/2020
Dieci rate da 9 euro o cinque da 18 – a seconda che la bolletta sia a cadenza mensile o bimestrale – per un complessivo di 90 euro. È questa la cifra del canone Rai che, come sa chiunque abbia una tv in casa e sia titolare di un’utenza elettrica, dal 2016 viene addebitata direttamente sulla bolletta per finire, poi, dritta dritta nelle casse dell’azienda radio-televisiva di Stato.
La legge di stabilità 2016, difatti, ha definito che il canone Rai venga rateizzato nella bolletta dell’energia elettrica per evitare che qualche “furbetto” non la pagasse; nei fatti, con questa decisione, voluta dall’allora governo Renzi, è stata introdotta la “presunzione” di detenzione di un apparecchio televisivo in casa nel caso sia attiva un’utenza per la fornitura di energia elettrica.
Il canone Rai, così, da luglio 2016 non è stato più pagato con il classico bollettino postale, ma addebitato automaticamente in bolletta nel periodo che va da gennaio a ottobre; bisogna fare attenzione però, perché possono esserci delle esenzioni o, in caso di errore, è possibile chiedere il rimborso all’Agenzia delle entrate.
Ecco come muoversi
Chi è tenuto al pagamento del canone Rai
Come sottolinea l’Agenzia delle entrate, “È tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno”.
Sono tenuti al pagamento del canone Rai speciale, invece, tutti gli esercizi pubblici che utilizzano apparecchi televisivi a scopo di luco. Il costo viene incrementato a seconda del numero di dispositivi utilizzati ma l’importo può essere dedotto dal reddito d’impresa.
C’è, infine, una particolarità; alcune categorie di utenti – quelli che una volta si chiamavano abbonati Rai – sono ancora tenuti al pagamento del canone attraverso il modello F24. Ad esempio coloro i quali abitano in un’area in cui l’energia elettrica non viene fornita loro da una rete nazionale (chi abita a Cudi, Capraia, Capri, Favignana, Filicudi, Giglio, Lampedusa, Levanzo, Linosa, Lipari, Marettimo, Panarea, Pantelleria, Ponza, Salina, Stromboli, Tremiti, Ustica, Ventotene, Vulcano). Deve pagare con F24 anche: chi abita in affitto in una casa ma non ha l’utenza elettrica intestata; chi possiede un contatore con potenza superiore a 3 kW; i portinai che vivono nelle case assegnate loro dal condominio o, ad esempio, dalla scuola; le case multifamiliari dove c’è un solo contatore e abitano più famiglie.
Per queste categorie, il pagamento può avvenire:
con un unico versamento pari a 90 euro, entro il 31 gennaio;
in due rate semestrali pari a 45,94 euro l’una, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio;
in quattro rate trimestrali, pari a € 23,93 l’una, rispettivamente entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
Chi è esentato dal pagamento del canone Rai
Secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2020 è stata riconfermata l’esenzione del canone per le persone over 75 anni con un limite di reddito fissato agli 8mila euro. Inoltre sono esonerati gli anziani conviventi con collaboratori domestici, colf e badanti.
Tra le altre categorie escluse ci sono coloro i quali ne usufruiscono per effetto di convenzioni internazionali:
gli agenti diplomatici, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961;
i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963;
i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi
dell’articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951.
Aspetto abbastanza particolare riguarda i possessori di tablet e pc. La nota dell’Agenzia esclude, difatti, tutti quegli strumenti che non sono televisioni ma da cui è possibile, comunque, vedere tutti i contenuti trasmessi in chiaro. Quindi, in questo caso per il consumatore è possibile non pagare il canone Rai ma deve essere presentata una dichiarazione di non detenzione di un apparecchio tv.
Come chiarisce l’Agenzia, “per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno”.
Quindi, la dichiarazione presentata:
dal 1° luglio 2019 al 31 gennaio 2020 esonera dal pagamento per l’intero anno 2020
dal 1° febbraio al 30 giugno 2020 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2020)
Il periodo di validità è “per l’anno in cui è stata presentata”, quindi va ripresentata ogni anno, per sempre.
La stessa dichiarazione deve essere inoltrata quando sussiste la titolarità di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa abitazione o in abitazioni diverse. È il caso di seconde case non residenti, per cui non va pagato il canone in quanto questo, come stabilito dalla legge, è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, cioè “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincolo affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune” (art. 4 D.p.r. 223/1989). Nel caso in cui le famiglie abbiano presentato la dichiarazione ma si siano viste addebitare più volte il canone, può essere presentata domanda di rimborso di cui parleremo dopo.
Come richiedere il rimborso del canone e per quali motivi?
È possibile richiedere il rimborso se si è in una delle condizioni indicate precedentemente, e per ognuna delle fattispecie deve essere indicato, come riportato dalla Rai, un codice specifico:
Codice 1 se “il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Per l’esenzione relativa all’anno 2018 il reddito complessivo familiare dell’anno precedente (2017) deve essere non superiore a 8mila euro”;
Codice 2 se “il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva”;
Codice 3 se “il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad esempio mediante addebito sulla pensione”;
Codice 4 se “il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica”;
Codice 5 se “il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria o dei componenti della sua famiglia anagrafica”;
Codice 6 per motivazioni differenti dalle precedenti, riassumendo sinteticamente le motivazioni.
Le domande di rimborso, devono essere inviate, congiuntamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, con una raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino (TO).