Canone Rai, dopo gli aggiustamenti arriva l’ok del Consiglio di Stato

Canone Rai, dopo gli aggiustamenti arriva l’ok del Consiglio di Stato alla riforma
Chiarito cosa si debba intendere per apparecchio tv: tablet o smartphone non saranno soggetti al canone

L’amministrazione finanziaria dello Stato ha accolto tutte le proposte avanzate sul pagamento del canone Rai e così anche il Consiglio di Stato ha dato il suo parere favorevole alla riforma. Per i giudici infatti sono stati superati i rilievi mossi in un precedente parere interlocutorio. Chiariti anche gli aspetti relativi alle compensazioni economiche per le aziende elettriche concessionarie della riscossione.

Niente canone per tablet o smartphone – “L’Amministrazione – ha spiegato il consigliere Franco Frattini che presiede le Commissioni speciali incaricate di rendere i pareri sui provvedimenti normativi – ha accolto nella sostanza tutte le proposte del Consiglio di Stato e oggi c’è chiarezza in un atto già reso pubblico dall’Amministrazione sul proprio sito istituzionale”. Riguardo ai rilievi che erano stati avanzati, è stato chiarito cosa si debba intendere per apparecchio tv e che tablet o smartphone non sono soggetti a canone.

Un solo canone anche per chi possiede più tv – “C’è la certezza – ha spiegato Frattini – che se ci sono più apparecchi tv, il canone è uno solo. Si è ottenuto un importante arricchimento delle forme di pubblicità dei moduli dei documenti, delle istanze, di tutto ciò può essere utile al cittadino per accedere ai propri diritti. E infine tutti i dati del cittadino saranno trattati secondo la prescrizione del codice della privacy, sotto le istruzioni del garante: erano dati destinati a circolare e quindi da proteggere”.

La compensazione delle concessionarie non peserà sulla bolletta dei cittadini – Chiarito inoltre che le aziende elettriche concessionarie del canone avranno una compensazione economica, ma a valere su fondi dell’Agenzia delle entrate e in maniera forfettaria. In sostanza è stato acclarato che la compensazione non ricade in bolletta sui cittadini, ma è coperta dall’Agenzia delle Entrate in modo forfettario per evitare che le aziende elettriche possano chiedere più di quanto stabilito. Il Consiglio di Stato, infine, ha chiesto che anche in futuro si garantisca, in maniera ordinaria e stabile, la massima pubblicità, anche sui siti istituzionali dell’Amministrazione, di tutti gli atti e di tutta la modulistica in materia e che le istruzioni siano scritte con linguaggio comprensibile ai non addetti ai lavori.


FAQ
Canone Rai: nuovi esempi su come compilare il Modulo per non pagare

Sono in arrivo nuove FAQ dall’Agenzia delle Entrate con relativi esempi di compilazione del Modello di dichiarazione sostitutiva per la richiesta di esenzione/disdetta dal pagamento del canone Rai in bolletta elettrica.

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Guida riassuntiva che analizza, casistica per casistica, tutte le modalità con cui richiedere l’esonero dal versamento del canone Rai.

ECCO LE NUOVE FAQ:

1) Se il titolare di un Bed&Breakfast già versa il canone Rai speciale per l’unico apparecchio televisivo condiviso tra famiglia e clienti della struttura, deve anche pagare il canone tv ordinario se risulta essere l’intestatario dell’utenza elettrica?

La risposta è negativa in quanto se l’apparecchio tv presente nel B&B è a disposizione di tutti i clienti, si è tenuti a versare soltanto il canone speciale.

Risulta comunque necessario presentare il modello di dichiarazione sostitutiva in cui si comunica la mancata detenzione della tv, compilando l’apposito quadro A.

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2) Se il contribuente è ricoverato in casa di riposo è tenuto a pagare il canone Rai?

La risposta è positiva nel caso in cui si detenga un apparecchio televisivo nella propria casa. La questione è diversa se il contribuente risulta titolare di un’utenza elettrica residenziale, in quanto in tal caso sarà tenuto a presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Qualora, invece, detto contribuente non possieda tv e nemmeno l’intestazione di un’utenza elettrica residenziale dovrà dare disdetta, attraverso raccomandata allo Sportello SAT dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui lo stesso dovesse essere l’intestatario di un precedente abbonamento Rai, ai sensi dell’art. 10 del RDL n. 246/1938.

3) Le coppie di fatto che risiedono nella stessa abitazione vengono considerate famiglia anagrafica?

Per famiglia anagrafica, sulla base dell’art. 4 del DPR n. 223/1989, si intende: “un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare)”. E’ rilevante, ai fini della stessa, la certificazione del Comune competente (art. 13 del DPR n. 223/1989).

Al riguardo, è necessario che i soggetti interessati realizzino dichiarazioni anagrafiche, come ad esempio quali la costituzione di una nuova famiglia o di una nuova convivenza, facendo riferimento all’apposita modulistica atta ad effettuare le dichiarazioni anagrafiche, così come predisposta dal Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ed adottata da ogni Comune.

Nel sito del Governo (www.lineaamica.gov.it) si legge inoltre che: “I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche chiariscono se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse”.

Per quanto riguarda invece “persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli”.

Si apprende, infine, che “la dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti”. In quanto gli stessi vincoli sono da considerarsi interrotti esclusivamente con l’interruzione della coabitazione.

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