Bonus bebè 2014: tempi e modalità per la fruizione

Messaggio INPS – 25 Agosto 2016 
Bonus bebè 2014: tempi e modalità per la fruizione
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che rende immediatamente operativo il bonus bebè una tantum previsto dalla Legge di stabilità 2014, anche l’INPS interviene per specificare tempi e modalità di fruizione da parte degli aventi diritto. L’Istituto specifica che la determinazione dell’importo erogato dipenderà dalla quantità di richieste presentate.
L’INPS, con il messaggio n. 3407 del 23 agosto2016, riprende quanto disposto dal decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 agosto 2016, per disciplinare la concessione dell’importo aggiuntivo previsto in favore dei nati o degli adottati nel corso del 2014.
Il contributo una tantum
L’importo aggiuntivo è erogato in favore:
– dei nati nel 2014, già beneficiari della Carta Acquisti Ordinaria;
– dei nati nel 2014 o minori adottati nel 2014 non beneficiari della carta acquisti ordinaria;
che ne facciano richiesta entro il 16 novembre 2016.
Le istanze dovranno essere presentate:
– presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale carta acquisti;
– direttamente all’INPS utilizzando il modello cartaceo allegato al messaggio, in caso di adottati di età superiore ai 3 anni. L’Istituto rinvia ad un ulteriore messaggio le istruzioni per la gestione di tali richieste di beneficio.
L’importo una tantum è pari a 275 euro e verrà disposto sulla Carta Acquisti da Poste Italiane, nel corso del primo bimestre 2017.
Le eventuali somme non utilizzate verranno ripartite tra tutti gli aventi diritto, mentre, in caso di insufficienza delle disponibilità, l’importo aggiuntivo verrà adeguatamente rideterminato.
I requisiti per la carta acquisti
I nuclei familiari cui appartengono uno o più bambini al di sotto dei tre anni di età, possono richiedere la carta se il bambino:
– è residente in Italia ed è regolarmente iscritto all’Anagrafe;
– è cittadino italiano, ovvero è cittadino comunitario, ovvero è familiare di cittadino italiano, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero è familiare di cittadino comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero è cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero è rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria;
– ha un ISEE in corso di validità, inferiore a 6.788,61 euro;
E’ inoltre necessario che nessuno dei genitori sia:
– intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
– intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
– intestatario/i di più di due utenze del gas;
– proprietario/i di più di due autoveicoli;
– proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
– proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo, inclusi quelli ubicati al di fuori del Territorio della Repubblica italiana, o di categoria catastale C7;
– titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro, ovvero, se detenuto all’estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE.

A cura della Redazione IPSOA