Sugli autovelox cambia tutto: ecco la sentenza “anti multe”
Secondo quanto stabilito dai giudici, non sarà più sufficiente l’attestazione di funzionamento ed omologazione dell’apparecchio firmata dagli agenti: sarà il giudice, in caso di contestazione, a effettuare le verifiche del caso
Federico Garau – Gio, 16/07/2020
Torna nuovamente in discussione la sanzione amministrativa comminata agli automobilisti colti in flagrante dall’autovelox, apparecchio elettronico in grado di rilevare il superamento del limite di velocità consentita in un particolare tratto stradale.
Stavolta pare che a poter mettere in discussione il risultato della misurazione sia la non comprovata taratura e quindi omologazione dello stesso strumento, per la quale non è più sufficiente una semplice attestazione di regolare funzionamento e revisione periodica da parte degli stessi agenti preposti alle verifiche. Ciò che risulta evidente da un ricorso alla corte di Cassazione effettuato dal legale di un’automobilista incappato in una multa proprio per eccesso di velocità oramai nove anni fa: per la precisione si tratta dell’ordinanza 11776/20 – sezione sesta civile – depositata in Cassazione lo scorso 18 giugno.
A inchiodare il conducente, e quindi a risultare prova fondamentale per comprovare il superamento del limite di velocità, proprio il dato registrato dall’autovelox. Un apparecchio, tuttavia, la cui efficienza non sarebbe stata verificata con una documentazione in grado di definire con certezza la perfetta taratura ed omologazione dello stesso. Questo è il perno attorno al quale ruota il ricorso in Cassazione dell’avvocato dell’automobilista sanzionato, in grado di smontare la decisione del giudice di Pace, poi confermata anche in tribunale, che aveva decretato invece la legittimità della sanzione amministrativa.
Legale che, come riportato da Dagospia sostiene che in casi del genere sia di fondamentale importanza”la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocità” e che nell’episodio che ha visto coinvolto il proprio cliente sia individuabile la “rilevanza probatoria alla generica attestazione ‘debitamente omologata e revisionata’” attestata solo dagli agenti.
Una “attestazione priva di alcuna indicazione in merito alla omologazione ed alla data della prescritta verifica periodica dell’apparecchiatura” che quindi non basta per documentare con sufficienti prove tecniche la reale efficienza dell’apparecchio di rilevazione elettronica. A causa di ciò, inoltre, non si può caricare l’automobilista neppure dell'”onere di fornire la prova del malfunzionamento” dello stesso autovelox.
Contestazioni giuste, quelle dell’avvocato, secondo i giudici della Cassazione:”La dicitura che l’apparecchiatura era ‘debitamente omologata e revisionata’ non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura” determinate dalla Corte Costituzionale (sentenza 113/15).
Alla luce di ciò, quindi, da ora in poi “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”. Qualora vi siano contestazioni sarà compito del giudice quello di “accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate”.