Canone Rai in bolletta: tutto quello che c’è da sapere
Quando, come e quanto si paga: il decalogo per non sbagliare
Chiara Sarra
Ormai è ufficiale: quest’anno niente bollettino postale, il canone Rai si pagherà insieme all’elettricità. Non a gennaio, come negli altri anni, ma a rate e solo a partire da luglio (dopo le amministrative, quindi), quando tutte le famiglie italiane si ritroveranno in bolletta 70 dei 100 euro da versare entro fine anno.
I restanti 30 saranno spalmati nelle successive bollette.
Pagare tutti per pagare meno? Al di là del fatto che la tariffa è diminuita di appena 13,50 euro rispetto allo scorso anno, la nuova modalità non fa altro che moltiplicare la possibilità di errori. Il canone, infatti, per legge va pagato da chi possiete un televisore, ma sarà addebitato a chiunque sia intestatario di un contratto di fornitura elettrica. Cosa succede quindi ad esempio se finora il canone era intestato al marito e la bolletta alla moglie? “Il rischio è che alla moglie sia chiesto il pagamento del canone già pagato dal marito, oppure che la moglie paghi, ed il marito, vecchio abbonato, sia considerato un evasore”, spiega l’Unione dei Consumatori, i cui sportelli sono stati presi d’assalto dai cittadini che vogliono chiarezza. “Preoccupazioni fondate”, aggiunge l’associazione, “Considerato che, come previsto dalla Legge di stabilità 2016, dovranno essere incrociate le banche dati dell’Anagrafe tributaria, dell’Authority per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Acquirente Unico, Ministero dell’Interno, Comuni e più chi ne ha più ne metta”.
L’Unc ha quindi stilato un decalogo per aiutare i consumatori a capirne di più:
1) Pagamento in bolletta. Il pagamento del canone Rai, novità, avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.
2) Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità, pessima, è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.
Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T. La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Ossia, ahimè, dovrete ripresentarla ogni anno
3) Non fate autocertificazioni anticipate, ossia prima che vi arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone Rai. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Si spera che, con la bolletta, sia anche allegato un modellino apposito per l’autocertificazione che eviti al consumatore dichiarazioni incomplete. In ogni caso dovete aspettare, senza mettere le mani avanti, anche perché difficilmente la vostra letterina sortirebbe gli effetti desiderati, vista la mole di banche dati che già dovranno incrociare.
4) Mandate la disdetta in tempo utile. Non dovete anticipare l’autocertificazione. Dovete invece comunicare, le variazioni intervenute che eravate obbligati a trasmettere anche in passato, come il cambio dell’indirizzo di residenza. In particolare se non avete più il televisore dovete inviare la disdetta (che in realtà doveva arrivare entro il 31 dicembre). E nel caso in cui la vostra tv sia ora nelle mani di qualcun altro dovete comunicare le sue generalità e l’indirizzo.
5) Importo. Per l’anno 2016, poi si vedrà, il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. L’importo del canone sarà indicato nella fattura con una distinta voce, ma il rischio che il consumatore non se ne accorga è elevato, specie perché l’importo sarà suddiviso in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre (con l’eccezione del 2016, cfr. la voce scadenza).
6) Scadenza. Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute, ossia da gennaio a luglio.
7) Suggellamento. Non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore. Non che fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco, ma la legge di stabilità ha eliminato questa possibilità.
8) Esenzione. Il limite di reddito per il diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato elevato a 8.000 euro annui (era 6.713,98 euro). Sempre poco, ma meglio di prima.
9) Seconde case e tv. Nessuna novità. Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica“.
10) Contattate l’UNC. In caso di dubbi o richieste di assistenza, potete contattarci attraverso il nostro sportello Segnalaci un problema generico.