Ordinanza Inquinamento acustico

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COMUNE  DI PONTELANDOLFO

Provincia  di Benevento

ORDINANZA
N.
42 del 31-05-2019

Prot. 4675 del 04/06/2019

Oggetto:     PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AI SENSI DELL’ART.9 DELLA LEGGE N.447/1995.

 IL SINDACO

Premesso

che con nota prot. 4952 del 24/07/2017 si comunicava l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della   Legge   241/1990,   per   [...]   “l’adozione   dei   provvedimenti   finalizzati   all’accertamento   ed eliminazione   di  eventuali  illeciti  in  materia  di  inquinamento   acustico  e    luminoso”[…]  derivante     dall’esercizio degli impianti di produzione di energia  elettrica  da fonte eolica  (impianti  realizzati  dalla S.T.R. srl con Autorizzazione Uniche rilasciate dalla Provincia di Benevento ai sensi del D.lgs 387/2003 prot. 2556/2012 e seg., prot.8651/2012 e seg., prot.1325/2013 e seg., ceduti rispettivamente alle società Malepara wind srl; Pontelandolfo srl e Saraceno srl)

-che con nota prot. 5014 del 26/07/2017 questo Ente, a seguito di segnalazione protocollo n. 4698 del 13/07/2017, chiedeva l’intervento dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania per l’effettuazione delle necessarie indagini atte a verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigenté in materia di inquinamento acustico e luminoso;

-che a  seguito  di  acquisizione  della  relazione  tecnica  del  14/01/2019  inoltrata  dall’Agenzia  Regionale Protezione Ambientale Campania, questo Ente con nota prot. 889 del 31/01/2019 chiedeva alla stessa Agenzia il completamento dell’attività di rilevazione posta in essere;

Acquisite

  • le risultanze degli accertamenti fonometrici eseguiti dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania, relazione tecnica del 17/05/2019 registrata al protocollo dell’Ente al n. 4348 del 24/05/2019 dalla quale emerge che “i dati ottenuti mostrano che non viene rispettato il limite di immissione d[fferenziale nel periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi, secondo quando riportato all’art.4 del DPCM 14 novembre 1997, dall’aerogeneratore Pontelando(fo srl”.
  • in particolare la tab. n.3 Applicazione criterio differenziale evidenzia che la fonte di rumore Pontelandolfo srl genera un differenziale di 43,5-37,5 = 6,0 dB(A) superiore al limite normativo di 3 dB(A);

Accertato il mancato rispetto del limite di immissione differenziale nel periodo notturno all’interno degli ambienti abitativi, secondo quanto riportato all’art. 4 del DPCM 14/11/1997,  dall’aerogeneratore  riconducibile alla società Pontelandolfo srl;

Considerato

-che il Comune di Pontelandolfo, con D.C.C. n.20 del 19/09/2006, ha adottato, ai sensi di  quanto  disposto dalla Legge n. 447/1995 la Zonizzazione Acustica, allegata al Piano Urbanistico Comunale, approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Provincia n. 27/2007;

-in particolare l’art. 5 del Regolamento di Zonizzazione acustica prevede che qualunque soggetto privato o pubblico, sia nella qualità di proprietario che di gestore, è responsabile della gestione e dell’utilizzazione, tra l’altro di impianti tecnici degli ed(fici ed altre installazioni unite agli  immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore deve rispettare i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione ed i valori limite differenziali nel rispetto della  zonizzazione  adottata dal Comune di Pontelandolfo;

Considerata, pertanto, la necessità di emettere ordinanza ai sensi dell’art.9 della Legge n. 447  del  26/10/1995 nei confronti della società Pontelandolfo srl, al fine di tutelare la salute pubblica;

Vista la Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447;

Visto il D. l.vo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

ai sensi dell’art. 9 c.1 della Legge 447/1995, alla società Pontelandolfo srl con sede in Bolzano, corso Italia, 27 P.Iva 02877030219, nella persona dell’amministratore unico:

  1. la sospensione immediata della propria attività condotta in Pontelandolfo alla e.da Malepara (fg. 22 p.lla 705) dalle ore 22:00 alle ore 06:00 fino alla conclusione delle opere finalizzate alla mitigazione dell’inquinamento acustico prodotto;”
  2. entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, a porre in essere tutti gli interventi ed accorgimenti tecnici che si rendono necessari, nel rispclto della normativa sanitaria ed urbanistica vigente, al fine di eliminare qualsivoglia situazione di inquinamento acustico derivante dal funzionamento dell’aerogeneratore di cui in parola;
  3. a conclusione di detti interventi, e comunque entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, di trasmettere ai competenti uffici comunali relazione di tecnico abilitato attestante le opere eseguite, la rispondenza delle stesse alla normativa edilizio-urbanistica, nonché la rispondenza dellà rumorosità prodotta dagli impianti di cui sopra con le soglie previste dal vigente strumento urbanistico ed in premessa richiamate.

Con l’avvertenza che trascorso inutilmente il tempo assegnato, fatta salva la comunicazione all’Autorità Giudiziaria, si provvederà ai sensi dell’art. 10 e.I della Legge 447/1995

INFORMA

che, a norma dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza, sia:

-Notificata alla società Pontelandolfo srl;
-Trasmessa all’Ufficio di Polizia Municipale – sede;
-Trasmessa all’Ufficio Tecnico Comunale – sede;
-Trasmessa al Responsabile della pubblicazione on-line – sede;

Dalla Residenza Municipale, lì 31-05-2019

Firmato :  IL SINDACO  Dott. Gianfranco Rinaldi