La legge regionale dell’aprile 2016, in cui sono contenuti i primi paletti all’eolico, ‘rimandata’ ufficialmente alla Consulta perché ritenuta incostituzionale. Così il Tar di Napoli in un’ordinanza del 21 marzo.
È il primo vero colpo all’ombrello che consiglio regionale e Palazzo Santa Lucia hanno inteso porre per frenare la proliferazione dell’energia a vento in Campania dopo le pressioni dei territori, in particolare Alta Irpinia e parte del Sannio, raccolte poi all’interno del collegato alla Legge di Stabilità 2016 attraverso l’emendamento di Carlo Iannace.
Il contesto in cui è maturata la decisione dei giudici amministrativi è il ricorso di una società contro la Regione per due aerogeneratori da installare a San Giorgio La Molata. Chiuse le conferenze di servizi a marzo 2016, la Fort@ Energy Srl chiede il rilascio dell’autorizzazione per iniziare i lavori. Ma Palazzo S.Lucia a maggio la nega perché intanto era entrata in vigore la famosa moratoria. Ebbene, proprio le parti in cui è citata la sospensiva regionale (oggi scaduta) viene ritenuta, di fatto, incostituzionale. Soprattutto quando il testo dice ‘che la sospensione si applica anche ai procedimenti autorizzatori in itinere’.
In realtà, per il Tar, la regione avrebbe dovuto concludere il procedimento autorizzativo a prescindere della moratoria, secondo i dettami della legge che norma gli iter a livello nazionale, la 387 del 2003. Cioè quello vigente nel momento in cui il progetto era stato messo in campo dall’azienda eolica. Il problema non è di poco conto. Perché non sappiamo quanti ‘No’ simili Palazzo S.Lucia abbia emanato per altri parchi eolici campani. Nel caso in cui la Consulta si pronunci ‘stando a sentire’ il parere del Tar, chissà quanti impianti potrebbero avere via libera tra quelli che, invece, la suddetta legge regionale ha in qualche modo stoppato.
I giudici, inoltre, compiono un ragionamento molto chiaro sui poteri che competono a regione e Stato in materia di energie rinnovabili. Dando preponderanza al secondo. In sostanza, la Campania sarebbe andata al di là delle proprie competenze. Con la 387, spiega il Tar, il Governo di allora non ha fatto altro che ‘adeguarsi’ a norme comunitarie, le quali favoriscono la semplificazione degli iter per la costruzione di impianti di energia alternativa. Con la moratoria, invece, la regione ha determinato un aggravio che stride con gli articoli 41, 97 (per grave ostacolo all’iniziativa economica) e 117 (comma 3 e 4) della Costituzione.
Da qui, il rimando alla Suprema Corte. A cui toccherà la patata bollente. In ballo, tanti milioni di euro. In più, ricordiamo, le società hanno impugnato anche le delibere frena impianti emanate a novembre 2016, su cui si attendono ancora giudizi nel merito. Sta di fatto comunque che, questo pronunciamento, è il primo colpo all’architrave ‘anti-proliferazione eolica’ costruita da Palazzo S.Lucia.
Articolo di Giancarlo Manzi