Arrivano i controlli sulle dichiarazioni dei redditi 2012

Arrivano i controlli sulle dichiarazioni dei redditi 2012

100mila contribuenti avranno presto delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate inerenti i redditi del 2012. Ecco come fare.

L’agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 24 giugno 2016, ha annunciato che nei prossimi giorni, circa centomila contribuenti si vedranno recapitare, per posta o per pec, delle comunicazione che hanno per oggetto alcune anomali sulla dichiarazione dei redditi 2012.

I possibili errori o dimenticanze riscontrate nel modello Unico 2013 si potranno correggere con il ravvedimento operoso, infatti, sempre il 24 giugno 2016 è stato emanato un provvedimento con le regole applicative inerenti l’adempimento spontaneo tributario di regolarizzazione.

L’origine della norma è contenuta nella legge di stabilità 2015 [1] che ha rafforzato l’istituto dell’adempimento spontaneo al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Il provvedimento in oggetto è rivolto alle persone fisiche, anche titolari di partita Iva, le cui dichiarazioni presentano anomalie relative ad alcuni redditi che, come riportato nel comunicato stampa, dai dati in possesso dell’Agenzia, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione modello Unico o 730 presentata nel 2013 e non avrebbero quindi concorso alla formazione dell’imponibile. In passato, la presenza di queste anomalie faceva partire l’avviso di accertamento; invece, con la nuova impostazione impressa ai controlli, si preferisce sottoporre le stesse preventivamente all’attenzione del contribuente. Infatti, i contribuenti che possono fruire dell’adempimento spontaneo sono quelli che presentano anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

redditi dei fabbricati, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria o per opzione al regime di tassazione della cedolare secca;
redditi di lavoro dipendente e assimilati;
assegni periodici;
redditi di partecipazione a società di persone e, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria;
redditi diversi;
redditi di lavoro autonomo abituale e assimilato;
redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza;
redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze o sopravvenienze attive.
Cosa fare se si riceve la comunicazione dichiarazione redditi 2012

Il ventaglio di redditi, come si vede, è molto ampio e comprende praticamente la maggior parte dei redditi dichiarabili dalle persone fisiche. Se si è tra i destinatari di una delle predette comunicazioni, occorre, per prima cosa, verificarne il contenuto, per riscontrare se la richiesta dell’Agenzia delle entrate è fondata o infondata.

Nel caso di infondatezza delle richieste è possibile segnalare all’agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, avvalendosi dell’assistenza degli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’ Agenzia o del canale telematico CIVIS con le modalità indicate nella comunicazione.

In questo modo si evita che la comunicazione si trasformi in un vero e proprio avviso di accertamento. Invece se l’anomalia segnalata dall’Agenzia delle entrate è fondata il contribuente può regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso [2], al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute con notevoli sconti. Tutto ciò anche se la violazione è già stata constatata ovvero sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

In questo caso il contribuente dovrà:

versare la maggior imposta, le sanzioni ridotte da ravvedimento e gli interessi;
presentare una dichiarazione integrativa e versare la sanzione per infedele dichiarazione, anch’essa ridotta per ravvedimento.

Sicuramente l’agenzia sta svolgendo un lavoro di semplificazione per agevolare i pagamenti delle imposte dovute, ma appare molto gravoso irrorare di comunicazioni i contribuenti che, nel periodo di luglio ed agosto, sono già impegnati nella liquidazione delle imposte sui redditi del 2015.

Dr. Serafino Mascaro.