Quello che non sapete dell’Imu: ecco chi pagherà la metà
Secondo le norme nazionali e i regolamenti dei singoli comuni, è possibile usufruire di esenzioni e agevolazioni sui pagamenti di Imu e Tari sulle seconde case: ecco chi buò beneficiare di queste riduzioni.
Samuele Ragusa – Lun, 08/02/2021
Agevolazioni e esenzioni su Imu e Tari relativi alle seconde case? È possibile. Secondo le norme nazioni e i regolamenti comunali relativi al pagamento dell’imposta municipale e della tassa sui rifiuti, infatti, sono previste riduzioni volte ad alleggerire il carico fiscale sulle seconde case.
Abitazioni disabitate o inagibili, case d’interesse storico o artistico, abitazioni in comodato a parenti o locate con canone concordato: per questi ed altri casi riportati dal Corriere della Sera – sempre presentando la dichiarazione Imu e Tari al proprio comune entro il 30 giugno dell’anno successivo – è possibile usufruire di alcune agevolazioni.
Chi può usufruire delle agevolazioni
Andiamo ad analizzare più nel dettaglio i casi che, secondo quanto previsto dai regolamenti dei diversi comuni, rientrano nella possibilità di pagamento dimezzato dell’Imu relativo alla seconda casa:
– Case inabitate: la riduzione del 50% della base imponibile è prevista per quei fabbricati considerati inagibili o inabitati e, quindi, non utilizzati secondo quanto riportato dall’art. 1 comma 747 (lettera b) della legge n. 160 del 2019. Alla dichiarzione Imu – da presentare entro il 30 giugno – sarà, in tal caso, necessario allegare l’attestazione di inagibilità o inabitabilità redatta da un tecnico abilitato.
– Case d’interesse storico e artistico: I proprietari di seconde case rientranti in queste due categorie, regolate dall’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, possono usufruire della riduzione del 50% indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile: sia esso utilizzato come altra abitazione, concessa in locazione o in comodato a terzi.
– Case affittate con canone concordato: Per gi immobili per cui è stato sottoscritto un contratto di locazione con canone concordato, è previsto una riduziona addirittura pari al 75% secondo l’art 1. comma 760 della legge 160 del 2019. Come nei casi precedenti, per usufruire dell’agevolazione sarà necessario presentare la dichiarazione entro il 30 giugno.
– Ex casa coniugale: È prevista l’esenzione dell’Imu per la casa familiare assegnata al genitore riconosciuto affidatario dei figli su provvedimento del giudice. Pur non essendo proprietario, infatti, il genitorie affidatario può beneficiare dell’esenzione per abitazione principale.
– Abitazioni in comodato a figli o genitori: Se il comodante non è in possesso di altre abitazioni e risiede anagraficamente nello stesso comune, è prevista la riduzione del 50% per le abitazione – diversa da quelle considerate di lusso (iscritte al catasto con categorie A/1, A/8 e A/9) – concesse in comodato gratuito con contratto registrato a figli o genitori che la utilizzano come abitazione principale.
– Abitazioni di soggetti non residenti in Italia: Secondo l’art. 1 cooma 48 della legge 178/2020, dal 2021 i non residenti in Italia – titolari di pensione nello stato di residenza – possono usufruire del dimezzamento dell’Imu e della riduzione dei 2/3 della Tari. Tale riduzione è concessa per una sola abitazione non locata e non concessa in comodato.
E per la Tari?
Oltre alla già citata riduzione prevista per la tari nel caso delle abitazione di soggetti non residenti in Italia, l’esenzione della Tari è prevista per le case considerate disabitate. Immobili inagibili, inabitabili e – di fatto – non utilizzate, infatti, non possono produrre rifiuti. Alcuni comuni, inoltre, hanno previsto l’esenzione anche per le abitazioni non utilizzate per scelta del possessore nel caso in cui la casa fosse priv di arredi e consumi.
Possibili ulteriori riduzioni sulla tari, inoltre, potrebbero riguardare le seconde case in un comune diverso da quello di residenza: con il comune costretto a stimare il numero dei componenti del nucelo familiare per la dichiarazione Tari, è necessario verificare l’esattezza di questa stima inviata dall’ufficio tributi. Se il numero stimato risultasse superiore al numero reale, poi, sarebbe possibile ottenere uno sconto del tributo attraverso una dichiarazione.