È “guerra” agli evasori.

È “guerra” agli evasori. La nuova arma del Fisco: così portano via tutto

Con la legge di riforma 157 del 2019 è stata introdotta la cosiddetta “confisca per sproporzione”
Stefano Damiano – Mar, 08/09/2020

Un provvedimento di certo molto controverso. Con la legge di riforma 157 del 2019 concernente i “reati tributari”, è stata introdotta una nuova misura che farà discutere: la confisca per sproporzione.

A riportarlo, in un articolo, è Italia Oggi a seguito della conferma intervenuta da parte della Guardia di finanza con una circolare ; il documento riguarda le “modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti” introdotta proprio con la legge 157. Il tema è alquanto ostico e pone alcune perplessità; difatti, accanto alla confisca tradizionale che viene eseguita in caso di condanna o di patteggiamento che va a colpire i beni che sono derivati dall’illecito commesso dalla persona sottoposta a giudizio, se ne associa un’altra – per alcune fattispecie di reati tributari particolarmente gravi – che viene definita per “sproporzione” proprio perché permetterà la confisca anche di quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che abbia un valore sproporzionato rispetto al proprio reddito o a quello della propria attività economica.

Questa misura, inserita attraverso l’art. 12 del Dlgs. 74/2000, può essere adottata nel caso in cui:

la condotta sottoposta a giudizio riguardi l’emissione di fatture false;
in caso di frode fiscale mediante altre persone;
quando l’importo dichiarato non rispondente al vero superi i 200mila euro;
quando il mancato pagamento delle imposte dovute superi i 100mila euro.

Fondamentalmente si tratta di uno strumento di “ablazione” che permette una forma di confisca doppia, una riguardante il bene in diretto rapporto con il reato, l’altra, di tipo patrimoniale atipica, senza che i beni sottoposti alla misura siano direttamente collegabili al reato. Nello specifico, con l’Art. 12-ter “Casi particolari di confisca” viene stabilito che “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l’articolo 240-bis del codice penale”.

A sua volta il codice penale, al su menzionato articolo 240-bis che dispone che nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma – tra cui quelli precedentemente riportati – “è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta”.