Ordinanza n. 37 del 22 aprile, disciplina la riapertura di bar, pizzerie, ristoranti, pub per la consegna a domicilio e sancisce chiusura attività
sabato 25 pomeriggio, domenica 26 aprile e domenica 1maggio
APRI L’ORDINANZA: ordinanza-n-37-del-22-aprile-ristorazione-librerie-e-festivita-con-allegato
… omissis
ORDINANZA.
1 – Con decorrenza dal 27 aprile 2020e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanzan.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:
a)sono consentitele attivita’ e i servizi di ristorazione-fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie epasticcerie-esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovveroon linee consegna a domicilioe nel rispetto delle norme igienico-sanitarienelle diverse fasi diproduzione, confezionamento, trasporto e consegnadei cibie salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;
b)sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione diadottare misure organizzative atte a promuoverela modalità di vendita conprenotazione telefonica ovveroon linee consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto2.2.
2 – E’ fatto obbligo, per gli esercenti egli operatori impegnati nelle attività di cui al precedente punto 1 e per gli utenti,di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocolloallegato sub Aal presente provvedimento per formarne parte integrantee sostanziale.
3 – Su tutto il territorio regionale, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nellagiornata del 1 maggio 2020, e’fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
4 – Il mancato rispetto delle misure dicontenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi ivi previsti, di quella accessoria(chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni).
5 – L’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020 è confermata per quanto non modificato dal presente provvedimento.La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, alMinistro dell’economia e delle finanze.
La presente ordinanza è,altresì,notificata all’Unità di Crisi regionale,all’ANCI,ai Comuni della regione, alleAASSLLe ai Prefetti della Regione. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entroil termine di giorni centoventi.DE LUCA
Regione Campania Data: 21/04/2020 23:34:50, UC/2020/0001991